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RUP e cause di esclusione: pubblicate le linee guida ANAC aggiornate

RUP e cause di esclusione dalle gare: le linee guida n. 3 e n. 6 dell'Autorità anticorruzione, aggiornate al Correttivo Appalti, sono state pubblicate in GU ed entreranno in vigore il prossimo 22 novembre

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n.260 del 7 novembre, gli aggiornamenti "post Correttivo Appalti" delle linee guida Anac n.3 e n.6 relative, rispettivamente, al responsabile unico del procedimento (RUP) e ai mezzi di prova per le cause di esclusione dalle gare (illeciti professionali).

Entrambi i nuovi documenti entreranno in vigore il 22 novembre 2017.

Linee guida RUP: le novità principali

  • nomina: al punto 2 è stato specificato che il RUP è individuato dal dirigente o da altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;
  • incompatibilità: al punto 2.2 è stata eliminata la previsione che ribadiva l'incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice e manteneva ferme le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza, attesa l'innovazione introdotta dal Correttivo all'art. 77, comma 4, secondo cui, ferma restando l'incompatibilità tra il ruolo di commissario e lo svolgimento di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto da affidare, la possibilità della nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. Resta fermo che il RUP non può ricoprire il ruolo di Presidente della commissione, essendo tale posizione riservata ad un commissario esterno per espressa previsione dell'art. 77, comma 8, del Codice. Inoltre, qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l'art. 31, comma 6, del Codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti;
  • aggiornamento delle disposizioni del paragrafo 5.1 sui compiti del RUP nella fase di programmazione e progettazione, in virtù delle modifiche apportate dal Correttivo all'art.3, comma 1 del Codice, con previsione di nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale);
  • eliminato il punto 2.3 sulla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali;
  • il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale o quinquiennale in materie attinenti l'oggetto dell'affidamento, inviduando, a titolo di esempio, alcune specifiche lauree tecniche richieste per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
  • al punto 9.1 è stato chiarito che la possibilità di coincidenza della figura del RUP con il progettista o con il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto incontra dei limiti nel disposto dell'art.26, comma 7 del Codice, che preclude lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Quindi, nel caso in cui il RUP sia incaricato della verifica del progetto (lavori di importo inferiore a un milione di euro), non potrà svolgere l'attività di progettazione, né la direzione dei lavori. Inoltre, è stato precisato che sussiste in compatibilità anche tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione;
  • al punto 10.1 si chiarisce che la possibilità di coincidenza della figura di RUP con il progettista o il direttore dei lavori/esecuzione incontra dei limiti nel disposto dell'art.26, comma 7 del Codice, che preclude lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per lo stesso progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Pertanto, se il RUP è incaricato della verifica del progetto (per lavori sotto il milione di euro), non potrà svolgere l'attività di progettazione, nè di direzione lavori. Inoltre, sono incompatibili anche le attività di validazione e di progettazione per lo stesso intervento.

Linee guida mezzi di prova e circostanze di esclusione: le novità principali
La novità più importante dell'aggiornamento (clicca qui per approfondire) riguarda l'esclusione dalle gare gli imprenditori condannati, anche solo in primo grado, per una serie di reati societari e tributari, fallimentari, urbanistici e contro la pubblica amministrazione.

Nel nuovo documento è contenuta una definizione precisa dei reati che possono portare all'esclusione anche se non accertati in via definitiva con una sentenza della Cassazione. L'elenco dei casi valutabili quali motivi di esclusione dalle gare contiene le carenze di esecuzione di un precedente appalto arrivate fino alla risoluzione del contratto, le condanne di risarcimento del danno, i tentativi di influenzare le decisioni della PA in gara, l'omissione di informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di gara.

Nel documento è specificato inoltre l'elenco dei reati che devono essere valutati dalle stazioni appaltanti ai fini dell'esclusione anche se accertati sulla base di un condanna non definitiva, dunque anche sulla base di una sentenza di primo grado:

  • reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione dei beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
  • reati tributari ex art.74/2000;
  • reati societari;
  • delitti contro l'industria e il commercio;
  • reati previsti dal d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa della società;
  • esercizio abusivo della professione e reati urbanistici (ad es. realizzazione di lavori in totale difformità dal titolo edilizio, lottizzazione abusiva e realizzazione senza permesso su beni tutelati;
  • reati contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata scelta del contraente, l'inadempimento contrattuale o l'astensione dagli incanti e frode nelle forniture alla pubblica amministrazione.