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Lavori di ristrutturazione: il committente risponde dei danni causati al vicino

La Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e biologico e di natura temporanea (per intossicazione da monossido di carbonio) cagionato ad una vicina a seguito della ostruzione della canna fumaria a servizio del suo appartamento dovuta all'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia effettuati all'interno dell'abitazione soprastante

La Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e biologico e di natura temporanea (per intossicazione da monossido di carbonio) cagionato ad una vicina a seguito della ostruzione della canna fumaria a servizio del suo appartamento dovuta all'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia effettuati all'interno dell'abitazione soprastante

Il committente è responsabile dei danni ai vicini causati durante i lavori di ristrutturazione: lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 27554/2017 dello scorso 21 novembre, con la quale è stato confermato il risarcimento del danno patrimoniale e biologico e di natura temporanea (per intossicazione da monossido di carbonio) a carico della proprietaria di un'immobile causato a una vicina per l'ostruzione della canna fumaria.

Nella fattispecie, gli ermellini hanno confermato anche la riduzione del danno, nella misura del 25%, pari al concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227 comma primo c.c., per avere utilizzato un impianto di riscaldamento non a norma che era stato sequestrato dai funzionari dell'Azienda sanitaria.

Secondo la Corte, in materia di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e con esso la conseguente responsabilità di cosa in custodia ex art. 2051 c.c.. L’obbligo, quindi, è di natura oggettiva, giustificato dalla mera sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento.

Inutili, quindi, le rimostranze della proprietaria dell’immobile che affermava di essere esente da responsabilità poiché l'otturazione della canna fumaria era stata cagionata dall’impresa appaltatrice, mediante la rottura di un muro e la caduta di calcinacci nella canna fumaria, e perché non risiedeva nell'immobile dove veniva la sera per indicare alcuni dettagli nella ristrutturazione.

In definitiva, si richiama l’art.2051 c.c. secondo il quale spetta al proprietario – committente di assolvere all'onere della prova liberatoria, dimostrando di avere affidato integralmente il potere di fatto sull'immobile alla ditta appaltatrice e di non avere svolto alcuna ingerenza nella esecuzione dei lavori appaltati.

L’avere affidato in appalto la ristrutturazione dell'immobile non consente in alcun modo di desumere le modalità di affidamento (totale o parziale) della custodia dell'immobile, né consente di escludere che la proprietaria – committente non sia affatto intervenuta a dare indicazioni per la esecuzione dei lavori

Infine, la Cassazione osserva che “l’ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, e grava dunque il debitore del relativo onere della prova”.

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