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Antitrust: l’equo compenso non s’ha da fare

Un parere dell’Antitrust a Governo e Parlamento boccia la disposizione del decreto fiscale perché la norma reintroduce i minimi e ostacola la concorrenza

Un parere dell’Antitrust a Governo e Parlamento boccia la disposizione del decreto fiscale perché la norma reintroduce i minimi e ostacola la concorrenza

L’equo compenso è anti-concorrenziale. No, non è un paradosso ma è quanto affermato dall’Autorità Garante del mercato e della concorrenza (AgCOM) nel suo ultimo bollettino (n.45/2017), dove si evidenzia a chiare lettere che ”le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione”.

Secondo l’AgCOM, quindi, "l'effettiva presenza di una concorrenza di prezzo nei servizi professionali non può in alcun modo essere collegata a una dequalificazione della professione, giacché, come più volte ricordato, è invece la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima a disincentivare l'erogazione di una prestazione adeguata e a garantire ai professionisti già affermati sul mercato di godere di una rendita di posizione determinando la fuoriuscita dal mercato di colleghi più giovani in grado di offrire, all'inizio, un prezzo più basso".

Questo in base al fatto che "è noto, infatti, che la qualità di una prestazione professionale si percepisce nel tempo e, al momento della scelta, la reputazione del professionista assume un'importanza cruciale, scalfibile solo attraverso offerte particolarmente vantaggiose che inducono il cliente a dare fiducia a un professionista meno affermato".

La pietra dello scandalo
L’oggetto del contendere quindi sarebbe, per l’Antitrust, il reinserimento del principio generale per cui le clausole contrattuali tra professionisti e i clienti che fissino un compenso a livello inferiore dei valori previsti nei parametri individuati dai decreti ministeriali sarebbero da considerare vessatorie e quindi nulle.

Tale nullità, relativa, potrebbe essere fatta valere esclusivamente dal professionista. La norma, nella misura in cui collega l’equità del compenso ai paramenti tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con tali tipologie di clienti. Se da un lato è vero, infatti, che verrebbe introdotta una nullità di protezione, azionabile esclusivamente dal professionista, dall’altro è altamente improbabile che i clienti accettino la fissazione di un compenso a livelli inferiori assumendosi, così, il rischio di vedersi contestare in corso d’opera o anche successivamente il mancato rispetto del principio dell’equità.

Con riferimento alla pubblica amministrazione, si osserva poi che, in base al comma 3 dell’articolo in esame, la PA è tenuta a garantire "il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge". È dunque preclusa alla PA la possibilità di accettare prestazioni con compensi inferiori a quelli fissati nei decreti ministeriali.

In definitiva, tramite la disposizione in esame viene sottratta alla libera contrattazione tra le parti la determinazione del compenso dei professionisti (ancorché solo con riferimento a determinate categorie di clienti). Tale obiettivo viene realizzato, sia affermando il principio del diritto all’equo compenso sopra descritto, sia qualificando (al comma 5) come vessatorie clausole contrattuali che incidono sul compenso del professionista.

Il pregiudizio
L’AgCOM sostiene che sarebbero proprio i newcomer ad essere pregiudicati dalla reintroduzione delle tariffe minime in quanto vedrebbero drasticamente compromesse le opportunità di farsi conoscere sul mercato e, in definitiva, di competere con i colleghi affermati che dispongono di maggiori risorse per l’acquisizione di clientela, anche di particolare rilievo.

Pertanto, la reintroduzione di prezzi minimi cui si perverrebbe attraverso la previsione ex lege del principio dell’equo compenso finirebbe per limitare confronti concorrenziali tra gli appartenenti alla medesima categoria, piuttosto che tutelare interessi della collettività.

La tutela
Secondo l’Autorità per la Concorrenza le tutele ci sono già e sono rappresentate dalle disposizioni del Jobs Act (legge 81/2017), concernenti i ritardi nei pagamenti e le clausole e le condotte abusive.

Il Jobs Act ha, infatti, già previsto anche a favore delle professioni, l’estensione della disciplina sui ritardi nei pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali (art. 2) e ha individuato specifiche clausole e condotte abusive – stabilendone l’inefficacia laddove adottate – volte proprio a tutelare il contraente debole (art. 3). Si tratta, in particolare, di clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o recedere da esso senza un congruo preavviso e che fissano termini di pagamento superiori a 60 gg.

Conclusioni
In conclusione, l’articolo 19 quaterdecies del ddl in esame (conversione del decreto-legge 148/2017), in quanto idoneo a reintrodurre nell’Ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all’intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate.