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I redditi da geometra-amministratore non rientrano nel calcolo dei contributi previdenziali

I redditi del geometra derivanti da amministrazione condominiale non rientrano nell'ambito del concetto di reddito netto sul quale calcolare i contribuiti previdenziali

E' molto comune, nella realtà odierna, che un geometra (o un ingegnere) svolga anche l'attività di amministratore condominiale. La Cassazione, di recente (sentenza 27125/2017), è intervenuta sul tema affermando che il fatto per cui tale attività sia esclusiva, prevalente o secondaria, ai fini previdenziali è indifferente: i redditi del geometra derivanti da amministrazione condominiale non rientrano nell'ambito del concetto di reddito netto sul quale calcolare i contribuiti previdenziali.

Il caso di specie
Nella fattispecie, un geometra si era opposto alla cartella esattoriale attraverso la quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (attualmente regolata dalla legge n. 773/1982) domandava il pagamento di contributi previdenziali arretrati, a dire dell'ente erroneamente non inseriti nell'ambito dei redditi imponibili sui quali effettuare il calcolo dei contributi.

Secondo il geometra, ciò che la Cassa chiedeva non riguardava l'attività propria di geometra, ma quella di amministratore condominiale e su questi redditi non si devono calcolare i contributi previdenziali. Dello stesso avviso è stata la Cassazione, che ha ribaltatato la questione.

La decisione degli ermellini
Per la Cassazione, il contributo soggettivo previdenziale dovuto dal geometra al proprio ente previdenziale è «commisurato al "reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente"; espressione con la quale la legge ha inteso riferirsi soltanto al reddito professionale derivante dall'esercizio della professione di geometra e non anche a tutti i redditi fiscalmente identificabili come "professionali"» (Cass. 15 novembre 2017 n. 27125).

In questo senso, quindi, ai fini dell'assoggettamento del reddito alla contribuzione previdenziale non è sufficiente una semplice connessione soggettiva, ossia ciò che la persona oggetto dell'accertamento sia iscritta all'albo ed al contempo eserciti una qualsiasi altra attività professionale. E' altresì insufficiente, per la Cassazione, anche la connessione intellettuale che in effetti può ricorrere mettendo a confronto l'attività di geometra con quella di amministratore di condominio.

In definitiva, quando il reddito del geometra va considerato ai fini previdenziali? Occorre, per ciò, una connessione necessaria tale per cui l'attività professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista.

 

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