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Pubblicati in GU i parametri guida per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate

Nella gazzetta ufficale 195 del 22 agosto è stato pubblicato il decreto che regola la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 che regola la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per le professioni regolamentate.
Ferma infatti l’abrogazione delle tariffe professionali (art. 9, comma 1, del DL 1/2012), nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a “parametri” demandati ad un regolamento del Ministro della Giustizia anche se le soglie numeriche fissate per la determinazione del compenso non sono vincolanti per il giudice (art. 1, comma 7).

Il regolamento è suddiviso in VII capi, contenenti disposizioni generali (capo I) e disposizioni più specifiche per alcune professioni, fra cui: avvocati (capo II), dottori commercialisti ed esperti contabili (capo III), notai (capo IV) e professionisti dell’area tecnica (capo V), quali architetti, pianificatori, biologi, chimici, geologi, ingegneri (art. 33 del DM 140/2012). Il compenso relativo alle prestazioni di altre professioni vigilate dal Ministero della Giustizia è liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del suddetto decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi – anche non economici – conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione (capo VI-art. 40 del decreto).

Chiude il decreto la normativa sulla disciplina transitoria e sull’entrata in vigore (capo VII). In particolare il regolamento si applicherà alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione stessa (artt. 41 e 42 del DM).

Fra le principali novità del regolamento:

  • le disposizioni del regolamento si applicano solo “in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso”. Inoltre, il giudice può ricorrere al criterio dell’analogia per l’applicazione del decreto ai casi non espressamente regolati (art. 1, comma 1).
  • l’assenza del preventivo di massima costituisce “elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso” (art. 1, comma 6).
  • nella determinazione dei compensi non sono comprese le spese da rimborsare “secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario”, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo e vanno ricompresi anche i costi degli ausiliari incaricati dal professionista (art. 1, comma 2).