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Professionisti a partita Iva e imprese: le nuove misure della Manovra

Super e iper ammortamento, fatturazione elettronica tra privati, indici sintetici di affidabilità, studi di settore: ecco le novità rilevanti per i professionisti contenuti nella Legge di Bilancio 2018

L'Agenzia delle Entrate ha riepilogato, sulla rivista FiscoOggi, le numerose disposizioni tributarie riservate alle imprese e alle partite Iva contenute nella Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017). Vediamo quelle che interessano i professionisti operanti a partita Iva.

Super e iper ammortamento
È stabilita anche per il 2018 la proroga della disciplina del super e dell'iper ammortamento, ossia la maggiorazione delle quote di ammortamento (ovvero dei canoni di leasing deducibili) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Ne restano fuori tutti i mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli).

Il super ammortamento spetta anche per gli investimenti fatti fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto di almeno il 20% del costo complessivo. Sei mesi in più per l’iper ammortamento: l'agevolazione è fruibile anche in relazione agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, nel rispetto comunque delle condizioni appena ricordate.

Modificato anche l'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper ammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2019 scatterà la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra privati, mentre dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.

Nell specifico, si rende obbligatoria l'emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio (SdI) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni).

Importante: sono esonerati da tale obbligo coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio. In caso di omissione, si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo).

Prevista anche la trasmissione telematica alle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. È prevista una specifica sanzione amministrativa (2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre) in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere; la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, avviene la trasmissione corretta dei dati (non si applica il cumulo giuridico).

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, sarà abrogato l'obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro).

Acquisto di carburante
In conseguenza di quanto sopra esposto, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica; sono esclusi dall'obbligo di certificazione i soli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione. Inoltre, deducibilità e detraibilità Iva delle spese per carburante saranno possibili soltanto se i relativi pagamenti avverranno tramite carte di credito, bancomat o prepagate. Vengono abrogate, di conseguenza, le disposizioni che disciplinavano l’obbligo di tenuta della scheda carburante.

Tracciabilità dei pagamenti
Viene stabilita la riduzione a due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono (con modalità che saranno definite con decreto ministeriale) la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale beneficio sono esclusi coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Sulla base dei dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché dei dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata:

  • gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica Iva
  • una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi
  • le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Per coloro che si avvarranno di tali elementi, verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.

Indici sintetici di affidabilità fiscale e studi di settore
La decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene posticipata al 2018. Pertanto, per il 2017, andranno ancora applicati gli studi di settore.