Data Pubblicazione:

Sentenza sulle zone a bassa sismicità: manca un raccordo normativo tra TUE e disciplina sismica

La questione riguarda la specifica distinzione delle zone a bassa sismicità da quelle “ordinarie”, quest’ultime differenziate per livelli di probabilità di rischio sismico.

Ringrazio la redazione di Ingenio per concedermi l'opportunità di condividere con i colleghi professionisti la seguente informativa che avrà sicura ripercussione a livello nazionale sulle procedure autorizzative in materia antisismica e strutturale.  

La questione riguarda la specifica distinzione delle zone a bassa sismicità da quelle “ordinarie”, quest’ultime differenziate per livelli di probabilità di rischio sismico.Secondo la recente sentenza di Cassazione Penale sez. III n. 56040 del 15 dicembre 2017, per zone a bassa sismicità si deve intendere una sola classe, appunto quella più bassa, in particolare quella aggiunta con Ordinanza DPCM 3274/2003.

Facciamo prima qualche passo indietro cioè anteriore alla nota Ordinanza emanata con DPCM 3274/2003, partendo dal Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01, d’ora in avanti TUE.

In più occasioni nel mio blog ho ripetuto che la mancanza di una visione d’insieme delle normative edilizie e urbanistiche porta a controindicazioni, come lo scoordinamento tra la complessa disciplina strutturale - antisismica e lo stesso Testo Unico DPR 380/01.

L’argomento della classificazione delle zone sismiche è già stato ampiamente dibattuto anche alla luce degli eventi sismici che purtroppo hanno fatto capolino in varie parti d’Italia.

Partiamo quindi da una definizione: come si differenziano le zone sismiche da quelle a bassa sismicità?

La risposta arriva, o dovrebbe arrivare, dalla lettura combinata degli articoli 65, 83, 93 e 94 dal TUE, praticamente invariati dalla prima emanazione del TUE (2001) fino ad oggi, 10 gennaio 2018.

Prima dell’Ordinanza DPCM 3274/2003 la classificazione sismica dei comuni italiani avveniva mediante l’assegnazione in una delle tre categorie I, II e III, che avveniva formalmente attraverso appositi decreti del Ministero dei Lavori Pubblici.

Qualora il comune non fosse stato classificato in nessuna delle tre categorie, esso era ufficialmente “non classificato”: in essi non poteva applicarsi in maniera ontologica la disciplina antisismica come previsto invece nei comuni regolarmente classificati.

All’indomani dell’emanazione dell’Ordinanza del DPCM 3274/2003 risultavano classificati nelle tre categorie 2.965 comuni italiani sul totale di 8.102, corrispondenti al 45% circa della superficie del territorio nazionale ove risiede il 40% della popolazione (Fonte: sito Protezione Civile)

Sotto anche la spinta mediatica della tragedia della scuola di San Giuliano, il Legislatore nazionale decise di riformare metodi e criteri di classificazione sismica di tutta l’Italia.

Per prima cosa le categorie di classificazione passarono da tre a quattro (dalle I-II-III si è passati alle 1-2-3-4), sempre suddivise per livelli crescenti di rischio in funzione della probabilità di ritorno in funzione delle accelerazioni.

Infine tutti i comuni non ancora classificati furono inseriti automaticamente nella quarta categoria appena introdotta, quella avente minor rischio di pericolosità sismica, in attesa di una più precisa e diversa classificazione secondo i nuovi dettami normativi.

Il legislatore nel formulare il TUE, ha travasato quanto già statuito dal previgente articolo 18 della L. 64/1974, ovvero:

      l’obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione di inizio lavori dai competenti uffici tecnici regionali per le opere strutturali da compiersi nelle zone sismiche (art. 94 TUE);

      obbligo di denunciare e depositare i progetti strutturali ai competenti uffici tecnici regionali a prescindere dalla zonizzazione sismica (art. 93 TUE).

Questa lettura combinata evidenzia l’applicazione in via residuale della denuncia inizio lavori ex art. 93 TUE rispetto a quella assoggettata ad autorizzazione sismica.

La corretta individuazione residuale è la seguente:

Autorizzazione inizio lavori (sempre) a meno che non sia sufficiente la Denuncia dei lavori.

E quindi: si deve ottenere l’autorizzazione inizio lavori se in zona sismica, a meno che non si operi in zona a bassa sismicità per cui è sufficiente la Denuncia dei lavori.

A questo punto, tutto gravita attorno alla domanda:

Quali (e quante) sono le zone a bassa sismicità nella nuova scala a 4 classi?

Speriamo che con l’arrivo delle prossime NTC il Legislatore chiarisca un pò meglio questo concetto, potrebbe essere l’occasione per modificare l’impianto normativo.

Tuttavia per la Cassazione Penale le sole zone classificate di bassa sismicità sono quelle rientranti unicamente nella singola e più bassa classe, ovvero la 4.

Riportiamo per esteso la massima estratta dalla sentenza:

Ora, alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell’obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l’obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.

Poiché l’area nella quale sono state realizzate le opere oggetto della contestazione è inclusa in zona sismica 3, correttamente ne è stata esclusa la bassa sismicità, ravvisabile solo per la zona 4, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza sollevata dai ricorrenti sul punto.

La Cassazione Penale ha optato una scelta in favore della maggiore sicurezza su un aspetto in cui il TUE sottace o lascia molti spiragli aperti, anche a causa del mancato raccordo normativo con la disciplina settoriale sismica.

Molte regioni hanno adottato in questi anni specifiche legislazioni volte a semplificare le procedure di deposito strutturale e autorizzazione sismica, proprio per decongestionare l’afflusso verso gli uffici tecnici regionali ex Genio Civile, in luogo di una maggiore responsabilizzazione dei tecnici abilitati.

In molti casi questi provvedimenti sono stati colpiti da impugnative e sentenze di incostituzionalità, creando un disorientamento tra professionisti e uffici pubblici.

L’applicazione ontologica di questa sentenza, peraltro condivisibile dallo scrivente, mette a repentaglio sia le pratiche strutturali da denunciare/depositare, ma soprattutto apre scenari negativi circa la validità di tutte quelle pretiche presentate nel periodo intercorso, salvo eventuali diverse disposizioni regionali (anch’esse passibili di eventuali impugnative di costituzionalità).

Diciamo in conclusione che l’attuale regime di legislazione regionale concorrente non paga, ma anche la legislazione nazionale dovrebbe diventare meno capziosa, soprattutto in un settore delicato come la sismica.

Guarda il video > https://www.youtube.com/watch?v=LiskYos77ns

Facebook:  https://www.facebook.com/pagliai.carlo

YouTube:  https://www.youtube.com/carlopagliai/

Linkedin:   https://www.linkedin.com/in/pagliaicarlo/

Instagram:  https://instagram.com/pagliaicarlo/