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Tariffa Minima ⇨ Prestazione di Qualità ?

Ma siamo sicuri che l'obbligo della tariffa minima porti davvero a prestazioni di qualità e tutela del commitente?

Ho seguito con grande interesse gli interventi, i commenti, le prese di posizione e le manifestazioni di sdegno conseguenti al bando di gara dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro che, per la redazione del piano strutturale della città, ha messo a base di gara la cifra simbolica di 1€ ed ho ascoltato le grida di vittoria e soddisfazione per il miraggio della reintroduzione dei minimi tariffari attraverso l'approvazione della Legge n. 172/2017 che estenderebbe, dicono, l'articolo previsto per l'equo compenso degli avvocati anche agli altri professionisti.

In molti sembrano essere convinti che si debba investire in campagne di informazione che facciano capire al cittadino che la “tariffa minima” lo tutela da servizi scadenti, non lo penalizza (ingenio - 7/12/2017 - Ing. Andrea Dari) e sembra che i più si siano persino scordati che in ambito di committenza privata i minimi tariffari venivano molto spesso disattesi e fatti valere solo in caso di controversie.

Il congruo compenso ha un’importanza assoluta ed inderogabile, ma non si deve compiere l’errore di ritenere che ripristinare i minimi tariffari definitivamente aboliti dal Decreto Bersani nel 2006 possa di per sé tutelare il committente dall’offerta di servizi scadenti, ignorando peraltro che alla costituzione di un compenso di base dovrebbe corrispondere l’individuazione certa e rigorosa dell’equa prestazione.

Tutti noi probabilmente abbiamo avuto esperienza della superficialità con cui di frequente vengono svolti gli incarichi di RL/CSP/CSE/DL, redatte le certificazioni energetiche e i collaudi, rinnovati i CPI …

Per portare un esempio di personale esperienza, in un condominio si è verificato un cedimento strutturale di un balcone ed è stato successivamente accertato che lo strutturista, anche DL, aveva omesso di:
-  calcolare l’armatura del balcone,
-  andare in cantiere per verificare l’esecuzione dei lavori,
-  applicare la nuova normativa antisismica,
-  depositare la variante e le integrazioni del progetto delle strutture.
Per inciso le opere strutturali del condominio sono state comunque oggetto di collaudo statico regolarmente depositato presso l’Amministrazione comunale.

particoalre di un cedimento strutturale

Mi è anche capitato di vedere progetti di asfaltatura costituiti da un unico elaborato: l’aerofotogrammetrico con la sola evidenziazione del tratto di strada da asfaltare. 

Vogliamo davvero credere che se al tecnico comunale fosse garantito un equo compenso farebbe una prestazione differente? E con questo esempio non intendo puntare il dito contro i dipendenti pubblici perché la stessa circostanza è stata riscontrata per i liberi professionisti, ed anche quando era loro garantito il minimo tariffario.

A ciascuno è probabilmente capitato di avere a che fare con colleghi poco competenti, superficiali, finanche senza scrupoli e incuranti delle proprie responsabilità e delle conseguenze che possono derivare dal proprio operato.

Ogni volta che i nodi vengono al pettine si comprende che a pagare le conseguenze di tali comportamenti non sono solo i malcapitati cittadini ed i professionisti interessati, ma l’intera categoria professionale e soprattutto i colleghi diligenti che subiscono la concorrenza sleale di coloro che svendono la propria prestazione e la propria firma.

Ciò che rammarica maggiormente però è che tutto ciò sia noto ai più e che, nonostante le nefaste conseguenze, tale atteggiamento venga tollerato se non addirittura ignorato e raramente fatto oggetto di nette censure specialmente da parte degli stessi rappresentanti delle categorie professionali cui notoriamente compete la vigilanza sull’operato degli iscritti a tutela della collettività.

Molti consiglieri, difatti, ritengono che sia doveroso intervenire solo a seguito di motivate segnalazioni ed anche in tal caso le varie questioni vengono trattate come casi anomali formando oggetto dell’attività dei Consigli di disciplina piuttosto che costituire materia per una riflessione comune, circostanza che di fatto impedisce qualsiasi forma di presa di coscienza collettiva ed induce i più a ritenere che l’atavica problematica dei compensi costituisca la causa di tutti i mali e le sciagure dei liberi professionisti.

Personalmente non condivido questa impostazione e ritengo invece che gli Ordini - e quindi i Consiglieri - che non abbiano messo in atto alcuna azione concreta a tutela della collettività potrebbero essere chiamati a rispondere dell'eventuale danno causato al cittadino dal professionista iscritto che non abbia svolto diligentemente la propria prestazione professionale. 

Come garantire la qualità delle prestazioni professionali

La responsabilità in capo al Consiglio di un Ordine contempla, a mio parere, anche l’omissione della vigilanza sugli iscritti e sul loro operato. Come potrebbe difatti difendersi un Ordine dall’accusa di un cittadino danneggiato dall’attività professionale di un iscritto di aver completamente disatteso le previsioni del Decreto Bersani di adottare misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali? E dall’accusa di non aver nemmeno verificato che il proprio iscritto abbia stipulato l’idonea polizza prevista dal DPR n. 137/2012? Anche ai sostenitori dell’idea che l’Ordine non debba operare attivamente nessuna verifica non potrà sfuggire che quest’ultima costituisce una misura minima di tutela dell’interesse generale collettivo di cui l’Ordine è il garante.  

Per porre finalmente un freno alla concorrenza sleale di coloro che offrono a poco prezzo una prestazione incompleta, ritengo pertanto determinante che si proceda quanto prima a definire le suddette misure previste dall’Art.2 del Decreto Bersani – tutt’oggi completamente disatteso - e che si dia corso all’accertamento del loro rispetto, cominciando ad esempio a verificare la completezza delle denunce dei c.a. depositate presso le amministrazioni comunali, l’effettiva prestazione svolta per le certificazioni energetiche e i PSC compensati sotto un importo minimo stabilito, la sottoscrizione del disciplinare d’incarico obbligatorio per legge e per deontologia, … Chiunque abbia avuto l’occasione di visionare il prodotto dell’attività professionali sottopagate ha difatti dovuto amaramente constatarne molto spesso la palese incompletezza e inadeguatezza rispetto ai criteri minimi di norma.

In questo modo l’individuazione della prestazione minima comporterà giocoforza la richiesta da parte del professionista di un compenso equo che, quandanche non rispettato non comprometterà la prestazione professionale resa alla committenza e, di conseguenza, il buon nome degli ingegneri. 

Dell'attuale situazione siamo un po' tutti responsabili, ma con i dovuti distinguo quanto al grado di responsabilità. È certo infatti che molti dei problemi irrisolti che assillano la nostra categoria derivino dall’operato delle nostre rappresentanze che, sia in ambito locale che in ambito nazionale, sembrano incapaci di intravvedere un quadro di insieme e di definire una strategia che ci consenta di riacquistare almeno il decoro e la dignità che oggi vengono troppo spesso messi in discussione.

L’obiettivo è ambizioso, ma sono convinta che portando con rigore gli iscritti a riconoscersi nell’operato del CNI e degli Ordini si potrà formare una categoria più coesa ed interessata a partecipare alla creazione di un futuro migliore attraverso la difesa di valori comuni e condivisi.

Ad maiora