Data Pubblicazione:

Direttore dei Lavori: ecco il testo del decreto ministeriale inviato alle Camere. Le novità

Il parere sul testo definitivo (che recepisce le modifiche chieste da comuni e regioni in sede di Conf. Unificata) dovrà arrivare entro il 29 gennaio. Uno degli aspetti sui quali si è più lavorato e discusso è quello delle varianti in corso d'opera

Il decreto del MIT riguarda le "linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture", che arriva alle Camere con diversi cambiamenti e aggiustamenti rispetto alla versione uscita dalla conferenza unificata del 6 dicembre scorso, dopo un mese abbondante di intenso confronto tecnico. Il testo è disponibile nel file allegato.

Il testo recepisce, con l'ok dell'Anac, alcune delle numerose richieste di modifica presentate da regioni e comuni, in primis sulla questione "varianti" in corso d'opera, con lo stralcio di uno dei casi.

La novità dell'ultim'ora sulle varianti in corso d'opera
E' stato eliminato, nello specifico, il comma 5 dell'art.10 dove si prevedeva che:

  • la perizia di variante fosse accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale;
  • il Rup comunicasse all'impresa di dichiarare se intende o meno accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni;
  • la tacita accettazione dell'impresa a proseguire i lavori a condizioni economiche invariate in caso di assenza di risposta;
  • la tacita accettazione della Pa alle condizioni dell'impresa in caso di assenza di risposta. 


La disposizione sopracitata è stata stralciata in quanto, come ragionevolmente sostenuto dalle Regioni stesse, non essendo possibile un aumento della prestazione oltre il "quinto d'obbligo", potrebbe ingenerarsi il rischio di confusione con il caso della variante, per il quale si applica l'art. 106 del codice e i commi 1 e 2 dell'art.10 del decreto ministeriale.

Le novità principali del decreto

  • Incompatibilità (art.2): il direttore dei lavori dovrà rispettare le regole sul conflitto di interessi (art.42 Codice Appalti) e non potrà avere interessi economici collegati al contratto. Una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, dovrà quindi segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di eventuali rapporti e non potrà accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore fino al momento del collaudo;
  • Varianti (art.10): il direttore dei lavori dovrà assistere il Rup nell'accertare la sussistenza delle condizioni fissate dal Codice, descrivendo la situazione di fatto per consentire di verificare le ragioni per cui si rende necessaria la variante, la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della redazione del progetto. Il direttore lavori risponde direttamente nel caso in cui abbia"ordinato o lasciato eseguire" varianti senza regolare autorizzazione. Resta ferma la regola del quinto dell'importo del contratto (comma 4): se non si sfora questo tetto, l'impresa non può chiedere la risoluzione. Per il calcolo del quinto, le modalità di calcolo sono uguali a quelle del vecchio regolamento. In caso di sforamento, invece, l'esecutore "deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni". Qui, appunto, scatta la novità che abbiamo già segnalato: il comma 5 stabilisce infatti che tali variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ave esistenti; b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP. Se, quindi, da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico (comma 6), i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
  • Contabilità (art.17): vanno sempre compilati giornale dei lavori e stato di avanzamento degli stessi, ma scatta l'obbligo dell'utilizzo di contabilità computerizzata. Bisogna passare da "strumenti elettronici specifici", utilizzando "piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari", per non limitare la concorrenza tra operatori. Tali strumenti elettronici dovranno garantire la sicurezza e l'autenticità dei dati inseriti. In caso di non utilizzo di strumenti elettronici, la SA dovrà fornire adeguata e congrua motivazione all'ANAC. Per i lavori sotto i 40mila euro sarà sufficiente, invece, una contabilità semplificata.


SCARICA LA BOZZA INTEGRALE DI DECRETO IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi