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Borri: Capitolo 8 e NTC2018, ecco cosa cambierà per gli edifici esistenti… e per le scuole

Il Cap. 8 delle nuove NTC: un primo commento di Borri (anche alla luce della recente sentenza della Cassazione n. 190/2018 sulla scuola “non sicura”)

Il Cap. 8 delle nuove NTC: un primo commento (anche alla luce della recente sentenza della Cassazione n. 190/2018 sulla scuola “non sicura”)

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Habemus NTC!

A dieci anni esatti dall’uscita delle NTC precedenti sono state finalmente pubblicate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

In dieci anni le maggiori conoscenze scientifiche non sono state poche, quindi ben venga questo aggiornamento. Molte sono le parti riviste e modificate rispetto al testo del 2008; qui voglio brevemente commentare qualcosa del capitolo 8, quello relativo alle costruzioni esistenti.

Dal punto di vista di impostazione formale non è cambiato molto: come quello del 2008 è un testo essenziale, molto sintetico (7 pagine in tutto) che in definitiva, come era per le NTC precedenti, verrà sviluppato, per gli aspetti operativi, nella circolare esplicativa, attualmente in fase di approvazione.

Il capitolo 8 delle nuove NTC

I paragrafi sono articolati in modo analogo al testo precedente e trattano gli stessi argomenti: 8.1 - Oggetto, 8.2 - Criteri generali, 8.3 - Valutazione della sicurezza, 8.4 - Classificazione degli interventi, 8.5 - Definizione del modello di riferimento per le analisi (unico titolo cambiato), 8.6 - Materiali, 8.7 - Progettazione degli interventi in presenza di azioni sismiche.

In attesa di vedere cosa introdurrà di nuovo la circolare esplicativa (e, per quanto è possibile sapere, le novità sono molte) nel capitolo 8 delle NTC 2018 le innovazioni più significative riguardano il paragrafo 8.4 - Classificazione degli interventi.

Qui, dopo aver precisato che “per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità”  E  è, in sintesi, il rapporto tra capacità e domanda sismica), viene detto che per gli edifici in classe d’uso IV e per quelli in classe d’uso III di tipo scolastico è obbligatorio raggiungere un livello di sicurezza sismico pari al 60% di quello richiesto per l’adeguamento; inoltre, per edifici in classe d’uso III non di tipo scolastico e per quelli in classe II, quando si effettua un intervento di miglioramento è obbligatorio conseguire un incremento di sicurezza sismica pari ad almeno il 10% del livello richiesto per l’adeguamento.

Ci sono anche altre modifiche di rilievo, quale, ad esempio, la precisazione che si ricade in adeguamento qualora si intenda “effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani”.

Viene così (finalmente) chiarito che se l’intervento è limitato all’introduzione di nuovi elementi verticali, si ricade nell’adeguamento solo se si supera quel limite del 50%.

Ci sarà occasione per tornare su questi ed altri punti, dopo l’uscita della circolare.

La sentenza della Cassazione: Sequestro per le scuole a rischio sismico, anche lieve

Qui, a pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione (n. 190, 8 gennaio 2018) non si può non fare qualche riflessione sul tema sicurezza sismica, miglioramento e adeguamento, in stretta connessione con il nuovo testo del punto 8.4 delle NTC 2018.
Su Ingenio sono già stati scritti vari commenti su tale sentenza, apparsa, ai più, inattesa ed incomprensibile.

Ci sono alcuni elementi del caso specifico che non sono noti, nel senso che non emergono dal testo della sentenza, però alcune considerazioni possono essere fatte, credo, senza timore di smentite.

Il primo punto è che il coefficiente di rischio sismico (quel rapporto capacità/domanda che adesso nelle NTC 2018 viene indicato con ζE) è visto dal Giudice come un coefficiente di sicurezza che, nel suo “sentire”, non può essere inferiore a 1.

Qui c’è poco da discutere, e del resto, trattandosi non del Tribunale di Roccacannuccia (non me ne vogliano gli amici in provincia di Lecce) ma della Corte Suprema di Cassazione, ovvero il tribunale supremo al vertice della giurisdizione ordinaria, cosa potremmo dire?

Qualcosa potremmo comunque osservare, anche se, diciamolo subito, non servirebbe a molto.

Potremmo osservare che quella scuola (forse non recentissima, visto che la verifica del tecnico – cui evidentemente quello 0,015 che mancava proprio non è voluto uscire - è del 2013) con il valore di 0,985 è forse una delle scuole più sicure che abbiamo in Italia, e che il nostro paese è pieno di edifici rilevanti (scuole, etc.) dove le verifiche sismiche hanno dato valori ben inferiori eppure, in alcuni casi molto colpevolmente ed irresponsabilmente, sono in funzione.

Potremmo ricordare che i margini di incertezza ci sono in tutte le grandezze e che quindi una certa minima variabilità (ce la riconoscono anche per l’autovelox!) potrebbe/dovrebbe essere considerata.

Potremmo ricordare che la Protezione Civile stessa, con una Circolare del 2010, indicava che, invece di chiudere (o sequestrare) una scuola od un ospedale, se ne poteva limitare il tempo di utilizzo, in attesa dei necessari interventi, in funzione della maggiore o minore inadeguatezza sismica.

Potremmo ricordare che la legge sul Sismabonus (legge dello Stato anche quella) in maniera certamente più razionale della filosofia di spaccare il capello in due (1 sì, 0,999999999 no) considera la sicurezza degli edifici per fasce: quelli con livello di sicurezza tra 80% e 100% sono tutti in classe A (categoria che, tra le diverse possibili, non è la “più migliore” - Fedeli docet -  però è la stessa di un edificio nuovo progettato in stretta osservanza delle norme vigenti).

Potremmo domandarci come mai tutto il rigore giuridico nel chiedere il rispetto di un valore preciso (anzi, come abbiamo visto, precisissimo!) si volatilizza nel momento in cui la costruzione in esame è un bene tutelato dalla Soprintendenza, come se l’edificio storico che ospita una scuola o qualsiasi altra funzione pubblica o una chiesa (vedi quello che è successo a Norcia…) non potesse produrre le stesse tragedie degli edifici non tutelati.

Tutto quanto sopra non serve (ed infatti non è servito nel caso specifico) nel momento in cui il valore 1 viene assunto dalla Giustizia come riferimento convenzionalmente vigente, da rispettare rigorosamente.

Il difetto delle norme precedenti, sanato (in parte) dall’uscita di queste NTC 2018, sta nel non aver chiarito bene che quell’indice per gli edifici esistenti – stante la sua definizione - può essere inferiore a 1 senza che si debba per questo correre a puntellarlo o chiuderlo.

Noi tecnici sappiamo cosa c’è dietro a quell’indice, e quindi come va interpretato, caso per caso; per la gente comune (vai a parlare con i genitori degli scolari…) e, evidentemente, per il Giudice, il discorso è molto diverso.

Comunque sia, se fossi antipatico potrei dire ancora una volta “io l’avevo detto!”. Ricorderò solo che più volte ho scritto, anche qui su Ingenio, sul tema delle responsabilità cui vengono chiamati i tecnici, spesso solo a causa dell’incertezza delle leggi. L’ultima volta che l’ho scritto è stato su Ingenio del 30 agosto 2017 quando, in tema di “sismabonus”, dicevo:

…. Il fatto che a “indici di rischio” maggiori corrispondano condizioni di sicurezza migliori non è certo molto coerente con la logica, e così, come vedremo, le Linee Guida per la classificazione sismica cambiano il nome a quel rapporto capacità/domanda (PGAC/PGAD), chiamandolo - per lo stato limite di salvaguardia della vita - “indice di sicurezza” IS-V.

Questo nome è certamente più intuitivo e coerente del precedente, anche se la parola “sicurezza” potrebbe far pensare, specie ai non addetti ai lavori una cosa diversa da quella che è in realtà. Ad esempio, se si afferma che una determinata costruzione ha un indice di sicurezza, relativamente agli aspetti sismici, pari a 1, il “comune pensare” associa quella situazione ad una condizione limite sotto la quale non si deve scendere: valori inferiori ad 1 non appaiono “sicuri”, ed invece è del tutto usuale, in ambito sismico, accettare per le costruzioni esistenti valori del rapporto capacità/domanda ben inferiori all’unità.

Il problema potrebbe essere quello di riuscire – nella malaugurata ipotesi che ci dovesse capitare - a convincere il giudice che aver accettato un “indice di sicurezza” sismica inferiore ad 1 non significa che abbiamo irresponsabilmente accettato situazioni non sicure….

Ma quello che occorre ricordare a tutti, per una serena ed utile consapevolezza della situazione, è che anche un “indice di sicurezza” eguale a uno ci copre solo in senso probabilistico (concetto difficile da far capire in un’aula di giustizia, dove noi tecnici siamo visti come i “garanti della sicurezza” a prescindere, ovvero coloro che rispondono sempre e comunque della sicurezza delle persone e non solo).
…..

Adesso, con l’uscita delle NTC 2018, almeno il fatto che quell’indice può essere inferiore a 1 è sufficientemente chiaro; è scritto al punto 8.4.2 della norma che uscirà a breve sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ok, quindi, da qui in avanti? Purtroppo no, perché rimangono scoperti molti importanti casi.
Ma non voglio allungare troppo questo testo, quindi rimando la cosa ad un prossimo articolo, non senza concludere, dati i due lustri di attesa, con un grido di giubilo (si fa per dire…):

Habemus NTC!