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Beni comuni del condominio: vi rientra anche il rivestimento del balcone con funzione estetica

Cassazione: il rivestimento del parapetto e della soletta devono essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole

Mentre i balconi di un edifico condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza 30071/2017 dello scorso 14 dicembre (disponibile nel file allegato), con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da un privato che lamentava danni per una perdita d'acqua proveniente dal balcone soprastante ed il proprietario del relativo appartamento.

Secondo gli ermellini, "l'accertamento del giudice del merito che il parapetto del fronte dei balconi degli appartamenti di un edificio assolva prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio (quale, nella specie, quello operato dalla Corte d'Appello di Napoli, alla tregua delle risultanze della CTU) costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.".

Per questo motivo, l'eventuale azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n. 3, c.c., va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza "inutiliter data".

Addirittura - chiude la Cassazione - la necessità d'integrare il contraddittorio deve essere valutata non secundum eventum litis, ovvero sulla base delle diverse presentate modalità attuative dell'intervento tecnico di ripristino del balcone, bensì nel momento in cui l'azione sia proposta valutando se la stessa – in base al petitum - sia potenzialmente diretta anche a una modifica della cosa comune.

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