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Gestione separata: novità su importo dei contributi e indennità di malattia

Novità sul fronte Fisco e Professionisti - Lavoratori Autonomi: nel 2018 aumentano i contributi dovuti all’Inps dai lavoratori parasubordinati della gestione separata che però hanno diritto all'indennità di malattia proprio come i dipendenti

Sono svariati, i lavoratori autonomi (anche tecnici) iscritti alla gestione separata Inps perché 'titolari' di un contratto di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co): tra le novità rilevanti dell'ultim'ora, segnaliamo senz'altro l'aumento dell'aliquota contributiva e il diritto all'indennità di malattia.

Nuovi importi contributi Gestione Separata 2018
Dal 1° gennaio 2018 l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori parasubordinati alla gestione separata Inps ammonta al 34,23%. All'aumento dal 32 al 33% dell'aliquota dovuta al fondo pensioni si aggiunge lo 0,72% dovuto per maternità e malattia, oltre allo 0,51% per finanziare l'indennità di disoccupazione Dis-Coll.

Non è prevista alcuna aliquota aggiuntiva, invece, per i lavoratori occasionali, per i liberi professionisti e per gli autonomi occasionali con compensi superiori a 5mila euro annui, né per i pensionati e per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali oltre alla gestione separata.

Calcolo contributi da versare
Ricordiamo, in merito, che i contributi dovuti alla gestione separata si calcolano applicando una determinata aliquota, cioè una percentuale che cambia a seconda della categoria a cui appartiene l'iscritto, al reddito imponibile. Il reddito imponibile si calcola tramite i compensi percepiti (non vi rientrano, quindi, i cd. rimborsi spese), mentre per gli autonomi coincide, per grandi linee, con la differenza tra ricavi e spese inerenti all'attività.

I contributi alla gestione separata si pagano solo se viene prodotto un reddito. Se non c'è reddito, non si paga nulla. Si tiene però conto del minimale valido nella gestione artigiani e commercianti Inps (pari a 15.548 euro per il 2017; il minimale 2018 non è stato ancora reso noto dall'Inps) per calcolare il raggiungimento dei requisiti contributivi utili a ottenere determinate prestazioni, come la disoccupazione.

Nel caso dei lavoratori parasubordinati e autonomi occasionali (con reddito sopra i 5 mila euro), i contributi calcolati sui compensi sono per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del committente, mentre per gli autonomi i contributi sono interamente a carico di questi ultimi (salvo l'eventuale applicazione sui clienti/committenti della rivalsa pari al 4%).

Aliquote contributive 2018: alcuni esempi

  • collaboratori, assegnisti e dottorandi titolari di borse di studio34,23% (con diritto alla disoccupazione Dis Coll);
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica: 34,23% (no Dis Coll);
  • lavoratori autonomi occasionali con reddito oltre 5 mila euro: 33,72% (no Dis Coll);
  • lavoratori autonomi25,72% (no Dis Coll).

Indennità di malattia
Anche per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata sono previste indennità di malattia che, come per i dipendenti, scattano dal quarto giorno di malattia e possono durare fino ad un sesto della durata complessiva del contratto di lavoro. La tutela della malattia scatta anche per i lavoratori autonomi occasionali con compenso sopra i 5 mila euro. Esclusi gli iscritti in altre Gestioni assicurative ed i pensionati.

I tipi di prestazione sono due:

  • indennità di malattia: non potendo superare la durata di un sesto della durata complessiva del contratto di lavoro intesa come il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia, non può essere superato il limite di 61 giorni (365/6);
  • indennità di degenza ospedaliera (o ricovero), che spetta per tutte le giornate di ricovero fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare, compresi i giorni di day hospital. La recente legge 81/2017 ha previsto che da giugno 2017 i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, vengano equiparati alla degenza ospedaliera, che ha un limite massimo di utilizzo diverso.

Adempimenti e reperibilità
Per quel che riguarda gli adempimenti e le fasce di reperibilità, va comunicato al proprio committente il numero di protocollo telematico rilasciato dal medico curante, oppure tramite certificato cartaceo da consegnare entro due giorni dalla data del rilascio. Il certificato va trasmesso subito e, in caso di continuazione o ricaduta della stessa malattia, l'indennizzo può comprendere anche i primi tre giorni. Anche le fasce di reperibilità sono le stesse dei dipendenti: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Per ottenere l'indennità il collaboratore deve presentare domanda utilizzando il modello Mod. Deg. Osp.Mal./Gest.Sep Cod. SR06, disponibile sul sito Inps, inviandolo in via telematica in via autonoma se in possesso di PIN Inps, o avvalendosi del servizio Contact center o dell'assistenza di patronati e intermediari.

Importo Indennità
Viene corrisposta nella misura del 4%, 6% o 8%, dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art.2, comma 18, legge 335/1995) previsto nell'anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da tre a quattro mesi il 4%, da cinque a otto mesi il 6% e da nove a dodici mesi l'8%). Per la degenza ospedaliera, invece, è corrisposta nella misura dell'8%, 12% o 16% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo suindicato previsto nell'anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (da tre a quattro mesi l'8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a dodici il 16%).