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Criteri ambientali minimi per l'edilizia: i chiarimenti del Minambiente

Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato sul suo sito i chiarimenti – versione del 15 dicembre 2017 - sui Criteri ambientali minimi per l'edilizia adottati con DM 11 ottobre 2017

Le FAQ del Minambiente sui criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - adottati con decreto ministeriale 11 ottobre 2017 - contengono spunti veramente interessanti. Tra queste, segnaliamo:

Domande generali
D: Nei CAM non si trovano tutte le tipologie di progetto, p.es non sono contemplati i restauri. Come ci si deve comportare in questi casi?
R: I CAM edifici, quando fanno riferimento a nuovi edifici o ristrutturazioni di primo e secondo livello o manutenzioni ordinarie e straordinarie, si rifanno alle definizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dei decreti interministeriali del 26 giugno 2015, di attuazione della legge 90/2013. Per le altre tipologie di intervento (quale il restauro) non nominate nel testo i CAM non sono obbligatori. Ovviamente si invitano le stazioni appaltanti a tenerli in considerazione per quanto possibile in base al tipo di progetto.

D: Alcuni materiali parrebbero non rientrare all’interno di quelli inseriti nei CAM. Se ad esempio ho progettato una parete ventilata in elementi in cotto, ricado all’interno del punto 2.4.2.2. Laterizi, che invece fa riferimento a “laterizi per murature e solai”? o non tengo conto di alcuna prescrizione? E se la parete ventilata la progetto in elementi in gres porcellanato, ricado nel punto 2.4.2.9?
R: Non è stato specificato nel cam (si potrà farlo nelle prossime modifiche al cam), però come stazione appaltante può prescriverlo al di là dei cam ai sensi dell’art. 68 del codice dei contratti pubblici.

Domande specifiche sui singoli criteri
Criterio 2.3.1 Diagnosi energetica
D: Qual è il professionista accreditato a cui ci si riferisce nella verifica?
R: Per quanto attiene la Diagnosi, le uniche figure specializzate (vedi allegato 2 al Decreto Legislativo n. 102/2014 e s.m.i.) sono:

  • EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024;
  • Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5;
  • ESCo (Energy Service Company), certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014.

Criterio 2.4.1.3 Sostanze pericolose
D: Nel criterio è riportato che Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): (segue elenco frasi di rischio). Ma le frasi di rischio riportate non sono tutte quelle pericolose previste dal regolamento, come mai? R: E’ stata fatta una scelta tra tutte le frasi di rischio riportando solo quelle che si è ritenuto necessario citare.

Criterio 2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti
D: Quali sono i professionisti accreditati ai fini dell’applicazione di questo criterio?
R: Nell’ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei progettisti, per “professionista accreditato” s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, che devono avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo.

Criterio 2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto
D: Ai sensi del Codice degli Appalti tale criterio è tra quelli di cui tenere conto ai fini della stesura dei bandi di gara. Di norma la % assegnata per i criteri premianti è decisa dalla stazione appaltante ma nel testo del criterio è specificata anche una % minima del 5% per i materiali riciclati post consumo. Come mai?
R: Il motivo di tale riferimento è quanto sancito dall’art. 206-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il quale prevede che “Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.” Tale DM del MATTM è quello del 24/05/16 pubblicato in GU del 07/06/16 con cui è stato stabilito che tale % minima sia del 5%.

DM 11 OTTOBRE - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI

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