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Costi chilometrici: ecco le tabelle ACI 2018

Aggiornate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per il periodo d’imposta 2018

Come ogni anno, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per il periodo d'imposta 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.320 del 29 dicembre 2017.

Queste tabelle vanno utilizzate per il calcolo del cd. fringe benefit, rilevante ai fini dell'Irpef e del carico contributivo, che deriva dall'uso promiscuo del veicolo aziendale da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (amministratori).

Ricordiamo che il cd. concessionario – dipendente o collaboratore – è soggetto a imposizione, e quindi a contribuzione, per il valore dell'uso privato del bene aziendale. La quantificazione del reddito in natura è regolata dall'art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, secondo cui "per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente".

Il fringe benefit correlato all'utilizzo privato dell'autoveicolo aziendale, quindi, è calcolato in via forfettaria, ipotizzando che la vettura sia utilizzata tutto sommato poco e prevalentemente per fini aziendali. Infatti, il reddito in natura, che deriva dall'applicazione del costo chilometrico alla percorrenza annua di 4.500 chilometri (15.000*30%), è sottostimato rispetto all'ammontare che risulterebbe considerando il valore di mercato dell'uso privato. Per ogni marca/modello di auto, quindi, c'è un calcolo specifico. Il costo chilometrico, cioè, varia a seconda della tipologia di veicolo: se nell'elenco non si trova la specifica auto/vettura, andrà considerata quella più simile contenuta negli elenchi.

Il datore di lavoro può anche addebitare un corrispettivo al dipendente per l'utilizzo privato del veicolo. Tale addebito va portato in riduzione del benefit convenzionale: pertanto, se, ad esempio, il fringe benefit fosse pari a 2.015 euro (per una Dacia Duster 4x4 il cui costo/km è 0,4479, il frange benefit è appunto 2.015,49 euro), ma il datore di lavoro addebitasse al dipendente concessionario un corrispettivo di 1.015 euro, l'ammontare imponibile in capo a quest'ultimo in busta paga sarebbe pari a 1.000 euro, ossia alla differenza tra i due importi.

L'importo del fringe benefit è sempre comprensivo di Iva. Se, ad esempio, si volesse azzerare il fringe benefit di 3.084,27 euro (Abarth 124 Spider), andrebbe addebitato al dipendente un correspettivo composto da una base imponibile di 2.528,09 euro e da un'Iva al 22% di 556,18 euro.