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VIA e VAS: online il nuovo portale per le valutazioni ambientali

Il sito è stato radicalmente rinnovato nella veste grafica per favorire la comunicazione istituzionale, la condivisione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, la fruibilità delle informazioni e degli strumenti a disposizione del pubblico, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese sulle procedure di VAS e di VIA di competenza statale

Come annunciato dal Ministero dell'Ambiente, è online la nuova versione del portale delle valutazioni ambientali VAS e VIA.

La nuova veste grafica, mantenendo la struttura delle sezioni tematiche già esistenti, è stata studiata per dare maggiore evidenza e facilità di accesso alle informazioni sui temi e le attività risultate di maggiore interesse in base all’analisi degli accessi al portale effettuati negli ultimi quattro anni, che sono passati da circa 163.000 nel 2014 a 312.000 nel 2017.

I contenuti relativi alle procedure sono stati aggiornati in modo conforme alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 104/2017: è stata quindi realizzata la nuova pagina dedicata agli avvisi al pubblico delle procedure di VIA avviate dopo il 16/05/2017, ai sensi degli artt. 24 e 27 del decreto legislativo 152/2006.

Per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, è stata invece mantenuta la pagina dedicata agli avvisi al pubblico relativi alle procedure avviate prima del 16/05/2017. La pagina sarà pertanto destinata alla pubblicazione, in via residuale, degli avvisi al pubblico relativi ad eventuali nuove pubblicazioni che continueranno ad essere effettuate ai sensi delle disposizioni previgenti.

Nuova VIA: il riepilogo
La nuova VIA - valutazione di impatto ambientale è partita lo scorso 21 luglio 2017 con l’esame preliminare ‘abbreviato’ (30 giorni) e tante altre novità importanti. Il decreto legislativo 104/2017 del 16 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio, in attuazione della direttiva 2014/52/UE, ha infatti modificato l'attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)”.

Per facilitare le Autorità procedenti ed i proponenti nella predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa associata alle diverse procedure di VAS e di VIA e per rendere più rapida ed efficiente la verifica della completezza della documentazione da parte delle competenti strutture del Ministero dell'Ambiente, ricordiamo che sono stati predisposti appositi formati standard dei principali atti amministrativi, per garantire omogeneità e completezza delle informazioni necessarie all'accoglimento delle istanze, ai sensi della normativa vigente.

In particolare sono stati elaborati nuovi moduli relativi alle procedure introdotte dal d.lgs.104/2017:

  • Richiesta di valutazione preliminare e lista di controllo (art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006);
  • Richiesta di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 del D.Lgs.152/2006);
  • Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale (art.27 del D.Lgs.152/2006).
  • Sono stati aggiornati i seguenti moduli:
  • Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 del D.Lgs.152/2006);
  • Istanza di VIA (art.23 del D.Lgs.152/2006);
  • Istanza di Verifica dell'Ottemperanza (art.28 del D.Lgs.152/2006);
  • Istanza di VIA Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.165 e 183 del D.Lgs. 163/2006);
  • Istanza di Verifica dell'Ottemperanza Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs. 50/2016; artt.166 e 185 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
  • Istanza di Variante Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; art.169 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).

Infine, va ricordato che con decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017 di riforma della VIA, il Ministero dell'Ambiente ha individuato i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo per la verifica preliminare, prevista dall’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.