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Come scaricare le spese di viaggio senza scheda carburante

Dal 1° luglio 2018 addio alla vecchia e cara scheda carburante: cambiano quindi le regole per dedurre i costi del rifornimento carburante per i titolari di partita IVA. Ecco come

La Legge di Bilancio 2018 ha sancito l'addio alla scheda carburante: dal prossimo 1° luglio, infatti, i lavoratori autonomi ed i professionisti con partita IVA dovranno pagare con metodi di pagamento elettronici (carta di credito, di debito, o prepagata) il carburante della vettura utilizzata nell'esercizio della professione (anche se non è necessario che il veicolo risulti intestato al professionista, come avviene nelle ipotesi di noleggio o leasing) se si vuole portare tali spese in deduzione nella prossima dichiarazione dei redditi.

Cosa si deduce
Ricordiamo che le spese relative all'auto (acquisto, manutenzione e rifornimenti) sono deducibili dal reddito al 20%, mentre l'IVA può essere detratta nella misura del 40%.

Fino al 30 giugno 2018
Varranno ancora le vecchie regole: potranno essere effettuati pagamenti in contanti con presentazione della scheda carburante. In seguito, si potrà ancora pagare in contanti la benzina ma, in tal caso, non si potranno dedurre le spese. Importante: perché le nuove disposizioni diventino effettive, è necessario attendere il provvedimento direttoriale dell’Agenzia dell'Entrate, che faccia seguito al decreto dello Sviluppo Economico e al documento di prassi già emanati, che potrebbe introdurre nuovi mezzi per provare l'acquisto del carburante.

Dal 1° luglio 2018
Il pagamento elettronico dovrà essere rilasciato da un operatore finanziario soggetto all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria (non valgono, ad.es., le carte fedeltà) e intestato al soggetto che esercita l'attività economica.

Gli acquisti di carburante effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di chi ha la partita IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica. Per i distributori permane dunque l'esenzione dall'obbligo di certificazione delle operazioni per le cessioni di carburante solo se effettuate nei confronti dei consumatori finali.