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Direttore dei Lavori: ok del Consiglio di Stato con indicazioni importanti

Palazzo Spada esprime parere positivo al decreto del MIT ma chiede maggiore chiarezza sui casi di incompatibilità e sui rapporti col RUP e il coordinatore per la sicurezza

Il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla bozza di decreto del MIT sul direttore dei lavori e dell'esecuzione, attuativo del Codice Appalti: nel parere 360/2018 viene comunque chiesto qualche aggiustamento per migliorarne la chiarezza e non suscitare equivoci. Vediamo le richieste principali di Palazzo Spada

Incompatbilità

Il testo del decreto prevede che il direttore dei lavori non possa accettare nuovi incarichi dall'esecutore fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 
Secondo il Consiglio di Stato, il termine "nuovi" potrebbe generare dei dubbi dal momento che c’è incompatibilità anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall'esecutore.

Rapporti col coordinatore per la sicurezza

Si chiede di chiarire meglio i rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori, previsto dal d.lgs. 81/2008. Secondo la normativa vigente, il coordinatore opera in piena autonomia e assume tutti i compiti connessi alla sicurezza. Nella bozza di decreto, si legge che il coordinatore deve rapportarsi al direttore dei lavori, formulazione che secondo Palazzo Spada potrebbe aprire la strada a possibili interpretazioni derogatorie.
 
Lo schema di decreto prevede anche che il RUP svolga una funzione di coordinamento tra il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza. Anche in questo caso, secondo i giudici la norma andrebbe chiarita meglio.

Accettazione materiali

Il direttore dei lavori deve verificare la corrispondenza dei materiali utilizzati a quelli indicati nel progetto e nel capitolato d'appalto, con la possiiblità di rifiutare i materiali in alcuni casi. Per Palazzo Spada il rifiuto dei materiali è una possibilità, mentre la formulazione della norma potrebbe far sorgere il dubbio che si tratti di un obbligo del direttore dei lavori.

Stato dei luoghi

Per il decreto, il direttore dei lavori deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della procedura di gara ed eventualmente, su richiesta del RUP, anche prima della sottoscrizione del contratto.
 
Per Palazzo Spada, dato che il momento dell'avvio della procedura e quello della sottoscrizione del contratto sono distinti, bisognerebbe spiegare meglio in quali circostanze il RUP può chiedere l’attestazione anche prima della sottoscrizione del contratto e chiarire che il direttore dei lavori non deve fornire una nuova attestazione, ma integrare quella precedente.