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Dichiarazione fasulla di inizio lavori: è falso innocuo

Permesso di costruire: per la Cassazione è falso innocuo se il titolare dichiara un inizio lavori diverso da quello reale

Il titolare del permesso di costruire che comunica una data di inizio lavori diversa da quella effettiva commette un falso innocuo e non il delitto di falsità ideologica in atto pubblico.

L'importante principio è stato emesso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1456/2018 dello scorso 15 gennaio (disponibile nel file allegato): secondo gli ermellini, tale dichiarazione non è infatti destinata a provare la verità dei fatti in essa attestati, perché si tratta di dichiarazione senza alcuna valenza probatoria privilegiata ed il cui contenuto può essere oggetto di verifica sulla effettiva situazione di fatto volta a controllare la corrispondenza dei lavori realizzati con quelli autorizzati, nonché il completamento dell'intervento edilizio alla scadenza del termine indicato nel permesso di costruire.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso contro la pronuncia con la quale la Corte di appello di Firenze aveva condannato per il reato di cui all'articolo 483 del codice penale i titolari di un permesso di costruire (rilasciato il 5 luglio 2011) perché nella comunicazione di inizio lavori avevano segnalato che gli stessi erano iniziati il 22 luglio 2011, mentre l'inizio effettivo era avvenuto il 21 luglio 2011, giorno in cui i tecnici del comune avevano ispezionato il cantiere.

Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, precisa la Cassazione, sussiste soltanto nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegando in tal modo l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero. Due esempi classici di falso ideologico punibile penalmente: la dichiarazione falsa sui requisiti in una gara di appalto, oppure la falsa dichiarazione di avvenuto completamento di un intervento entro i termini utili per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Niente falso ideologico, nel caso di falsa dichiarazione di ultimazione di lavori, in quanto "dichiarazione non destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati".

Vale lo stesso per l'inizio lavori: di fatto, le due comunicazioni (inizio e fine lavori) hanno 'solamente' lo scopo di agevolare l'accertamento dell'avvio e del completamento dell'intervento edilizio nei termini stabiliti dall'art.15 del dpr 380/2001 e di consentire agli organi deputati al controllo una tempestiva verifica sull'attività posta in essere. 

Per questo, quindi, tali dichiarazioni "non rappresentano una formalità amministrativa, bensì un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposti dall'articolo 27 e seguenti del Testo Unico dell'edilizia" e rappresentanto un falso innocuo, considerando che la PA era a conoscenza dell'effettiva data di inizio dei lavori.

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