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Progettazione antisismica degli impianti: ..aspetto le nuove Norme Tecniche delle Costruzioni 2028

Qualcuno dirà che sono impazzito o deficiente (cosa più probabile), perché le nuove norme sono appena uscite ed entreranno in vigore il prossimo 22 marzo 2018. 

Vedo, allora, di chiarire un po’ il titolo, tenendo a precisare che sono un ingegnere che non si interessa di strutture, ma di impianti. 

La domanda più spontanea che può venire al lettore, a questo punto, è: “ma a te che cosa interessano le norme tecniche delle costruzioni?”

Prima di tutto, da ingegnere, mi intriga non poco che si chiamino NORME quando in realtà sono REGOLE (dal punto di vista tecnico/giuridico, nazionale ed europeo, le Norme tecniche sono volontarie, mentre le Regole tecniche sono imperative o cogenti) e poi anche perché non c’è scritto Norme tecniche per le strutture delle costruzioni; quindi in qualche modo, se c’è scritto qualcosa in materia di impianti, valgono anche per questi.

Riflessione generale, per una costruzione è individuabile una componente architettonica, una strutturale e una impiantistica. Quest’ultima potrebbe anche mancare come nel caso, molto residuale, di un pollaio. 

Dunque quando si parla di costruzioni, atteso che, appunto, il riempimento dello spazio è architettura, il resto è ingegneria, e infatti a questo si riferiscono le norme tecniche delle costruzioni.

Bene, cerco allora di venire al “sodo”. 

Ad un seminario nel corrente mese di marzo farò un intervento sulle alimentazioni elettriche dei locali medici di gruppo2, cioè quelli in cui non ci si può permettere una disalimentazione impiantistica pena l’immediato pericolo di vita, se non la probabile morte, del paziente. Per esemplificare, tali locali sono rianimazioni e sale operatorie. Chiaramente devono funzionare anche sotto azione sismica. 

La progettazione degli impianti nelle NTC 2018

Ciò premesso sono andato a vedermi, sulle norme 2018, il punto 7.2.4. CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI (stesso punto di quelle 2008) che inizia:” Il presente paragrafo fornisce indicazioni utili per la progettazione e l’installazione antisismica degli impianti, intesi come insieme di impianto vero e proprio, dispositivi di alimentazione dell’impianto, collegamenti tra gli impianti e la struttura principale.

Prendendo in considerazione lo stesso punto delle Norme 2008, sapendo che questa parte doveva essere, nelle nuove, o riscritta o ritoccata, sono andato a vedermela e con mia grande sorpresa ho trovato che più o meno lascia l’incertezza di prima, ma chiarendo però delle responsabilità precise che riporto perciò fedelmente di seguito: “A meno di contrarie indicazioni della legislazione nazionale di riferimento, della progettazione antisismica degli impianti è responsabile il produttore, della progettazione antisismica degli elementi di alimentazione e collegamento è responsabile l’installatore, della progettazione antisismica degli orizzontamenti, delle tamponature e dei tramezzi a cui si ancorano gli impianti è responsabile il progettista strutturale”.

A parte il fatto che mi riesce difficile trovare, almeno per un impianto elettrico, delle indicazioni legislative contrarie, emerge chiaramente che la progettazione impiantistica antisismica sarebbe retaggio di produttori e installatori. Alla faccia della centralità del progetto da parte di persone che fanno questo lavoro di competenza e professione (sia dipendenti che liberi professionisti). Potrei anche essere contento, perché, a seguito di un sisma, se il paziente muore non sarebbe colpa mia, ma temo che, alla faccia della regola e soprattutto della mia coscienza, non mi sentirei proprio a posto. Salutano felici anche il Direttore Lavori con i Direttori Tecnici.

Qualcuno dirà che nel frattempo, con il BIM, questo sarà superato, ma attenzione in passato con gli impianti il tentativo di banalizzare la progettazione (basta conoscere le norme!) è miseramente fallito. Come le norme tecniche non sostituiscono il progettista, ma lo aiutano, così succederà con il BIM.

In conclusione se il risultato dei dieci anni passati dalle Norme 2008 è questo, prevedibilmente nel 2028 usciranno ancora altre nuove norme tecniche, ma sarà come una partita di calcio: o 1,o X , o 2. 

Ovvero verrà sancito il fatto che esiste anche un progettista impianti qualificato come tale, o rimarrà così, o, per estensione, la valutazione agli stati limite di una costruzione sarà responsabilità del muratore.