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Abusi edilizi: quali sanzioni si applicano?

Tar Lombardia: in merito alle sanzioni pecuniarie relative ad interventi abusivi, vanno applicate le tariffe vigenti al momento dell’adozione del provvedimento

In materia di abusi edilizi, con riguardo al calcolo della sanzione pecuniaria ex art. 34 del dpr 380/2001, è corretta le decisione del comune di ancorarla al momento attuale, applicando le tariffe vigenti, e non a quello della realizzazione dell’abuso, in quanto si è al cospetto di un abuso di carattere permanente che non può consentire all’autore dell’illecito edilizio di ottenere un lucro legato al decorso del tempo.

Tali indicazioni arrivano dalla sentenza 568/2018 del Tar Lombardia (disponibile in allegato), che hanno respinto il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo, poi convertita in sanzione pecuniaria, e avverso il metodo di calcolo della sanzione pecuniaria stessa.

Secondo la giurisprudenza, infatti, “la stima va effettuata in ogni caso al momento in cui il Comune irroga la sanzione pecuniaria, e non con riferimento alla data di accertamento dell’infrazione o di ultimazione dell’opera abusiva. Ciò onde evitare che il responsabile dell’abuso possa ritrarre un indebito arricchimento per effetto dell’incremento del prezzo della costruzione successivo all’ultimazione dell’abuso e che la sanzione pecuniaria si concreti in un vantaggio economico rispetto all’alternativa costituita dalla sanzione demolitoria”.

Nella stessa sentenza, si sottolinea anche che non possono essere accolti i rilievi formulati in relazione al lungo lasso di tempo trascorso tra l’abuso commesso e l’adozione dell’ordinanza di demolizione, poi convertita in sanzione pecuniaria, in violazione dei principi di affidamento e buona fede dei destinatari, che peraltro non hanno commesso direttamente l’abuso. Questo perché l’ordinanza di demolizione è stata motivata con l’avvenuta realizzazione di opere difformi rispetto a quanto autorizzato con i titoli edilizi e per la violazione della disciplina edilizia e urbanistica, determinandosi in tal modo la modifica dei parametri costruttivi, oltre che della localizzazione dell’edificio rispetto all’area di pertinenza.

Ricordiamo, come fa anche il Consiglio di Stato, che la sanzione pecuniaria irrogata ai ricorrenti sostituisce quella demolitoria, che consente la conversione della misura ripristinatoria in quella pecuniaria laddove vi sia un pregiudizio per la parte eseguita in conformità in caso di esecuzione della demolizione.

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