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Gestione Separata: i casi in cui il professionista è obbligato ad iscriversi

L'Inps individua le disposizioni in merito agli obblighi contributivi dei liberi professionisti e fornisce alcune indicazioni sulla richiesta di trasferimento della contribuzione indebitamente versata alla Gestione Separata

Deve pagare l'Inps il libero professionista che non deve il contributo soggettivo alla cassa. Quando sul reddito professionale, per facoltà o obbligo sancito dalla cassa, non è dovuta la contribuzione obbligatoria, il professionista deve infatti versare i contributi alla gestione separata Inps.

Questi ed altri importanti chiarimenti importanti in merito alla contribuzione dei professionisti sono contenuti nella circolare 45/2018 dell'Inps, che in primis illustra modalità e condizioni per il trasferimento, a favore della cassa di appartenenza, dei contributi erroneamente versati dai professionisti alla Gestione separata.

Ci sono quindi tre ipotesi 'base' che l'Inps individua, specificando per ognuna il da farsi. Vediamole:

  1. Professionisti. I liberi professionisti devono pagare i contributi alla Gestione separata sui redditi professionali non soggetti a contribuzione obbligatoria presso la cassa di categoria. Vi rientrano coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti a versare il contributo soggettivo alla cassa di appartenenza e/o hanno esercitato facoltà (se previste da albo e cassa) di non versare e/o di non iscriversi. Esempi: presenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, per cui la cassa di appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo per l'attività professionale (Inarcassa); facoltà di non contribuzione alla cassa nel caso d'iscrizione contemporanea ad altra cassa obbligatoria (commercialisti); facoltà d'iscrizione alla cassa nel caso di praticanti abilitati (cassa forense).
  2. Pensionati di casse. Dal 1° gennaio 2012 i pensionati di cassa che continuano la professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione all'albo, devono versare il contributo soggettivo minimo alla cassa. Questa categoria però è esclusa dall'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata Inps.
  3. Parasubordinati. I co.co.co. che esercitano attività il cui esercizio è subordinato a iscrizione ad albo e conseguentemente a cassa (esempio: Inpgi) sono tenuti a versare i contributi alla propria cassa, anche nel caso di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ex art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir) o di eventuali ulteriori redditi.

Trasferimento contributi erroneamente versati

L'Inps spiega che la la legge 388/2000 ha disposto che il versamento dei contributi previdenziali, effettuato in buona fede a un ente pubblico diverso da quello effettivamente creditore, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. L'ente previdenziale che ha ricevuto il pagamento deve pertanto provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza l'aggiunta di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

Nel caso di contributi indebiti versati all'Inps, la domanda di trasferimento verso la cassa può essere presentata dal professionista o dal collaboratore o anche direttamente dalla cassa a seguito di accertamento d'ufficio o a seguito di sentenza. Il trasferimento è possibile per i soli contributi previdenziali, non anche per quelli assistenziali. L'istanza va presentata in via telematica con un modello specifico di prossima pubblicazione.

Massimale contributivo

Nel caso di superamento del massimale contributivo (101.427 euro nel 2018), la richiesta di rimborso va presentata dal professionista per se stesso, e dal committente e dal collaboratore, ciascuno per la propria quota, in caso di rapporti parasubordinati.