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Servizi di Progettazione (Ingegneria e Architettura): pubblicate le nuove linee guida ANAC

L'Autorità anticorruzione ha approvato le Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - aggiornate al Correttivo Appalti

L'ANAC ha pubblicato l'aggiornamento delle linee guida sui servizi di progettazione (architettura e ingegneria) aggiornate alle novità del cd. Correttivo Appalti.

Il documento, che è disponibile nel file allegato ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tiene quindi conto delle modifiche apportate al d.lgs. 50/2016 ad opera del d.lgs. 56/2017: come esplicitato nella relazione illustrativa, quest'ultimo ha in primo luogo ampliato l'ambito oggettivo dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del codice, ricomprendendo tra gli stessi anche l'attività del direttore dell'esecuzione. Nell'elenco descrittivo delle prestazioni oggetto della Linee guida è stato quindi aggiunto l'incarico di direzione dell'esecuzione (cfr. Parte II, punto 1.1., Parte IV, punto 1.1. e punto 2.2.1), esplicitamente richiamato, a seguito del correttivo, agli artt. 31 e 157 del codice tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneri.

Inoltre, il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche all’art. 59, comma 1, del codice, prevedendo ulteriori fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici. Tali modifiche sono state recepite alla Parte II, punto 5.1. Con il d.lgs. 56/2017 sono stati introdotti anche due nuovi commi all’art. 59 (1-bis e 1-ter) che disciplinano la possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente e le modalità di attuazione della stessa. Nelle Linee guida la modifica è stata recepita alla Parte II, punto 5.2., con il quale sono, altresì, fornite indicazioni operative in relazione alla valutazione delle prevalenza e all’adozione della determina a contrarre.

Importante anche l'insermento, accanto alla rotazione degli inviti, anche di quella degli affidamenti, in conformità alle modifiche apportate dal decreto correttivo all’art. 36, commi 1 e 7, nonché alle linee guida n. 4 come aggiornate.

Per quanto concerne le procedure di affidamento, il decreto correttivo, modificando l’art. 157, co. 2, del codice, ha sancito l’applicabilità anche all’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro, delle procedure di gara di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice, in luogo del ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta; è stato, quindi, modificata la Parte IV, punto 2.1.1., delle Linee guida, inserendo il richiamo a tutte le procedure di gara di cui sopra.

Infine, il decreto correttivo ha introdotto alcune modifiche in relazione alla validazione dei progetti, specificando che nel bando e nella lettera di invito devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non più, genericamente, l’intervenuta verifica (art. 26, co. 8) e disciplinando la tempistica della validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato (art. 26, co. 8-bis); è stata, pertanto, adeguata alle novellate disposizioni normative la Parte VII, punto 1.3. e punto 1.5.

Altri aggiornamenti delle Linee guida si sono resi necessari per chiarire la portata di alcune norme e/ indicazioni delle Linee guida medesime, su segnalazioni pervenute dagli stakeholders. Tra questi:

  • alla Parte II, punto 3, è stato esteso l’ambito soggettivo di partecipazione del geologo all’interno della struttura di progettazione stabilendo, in analogia a quanto previsto per i requisiti di partecipazione in termini di organico, che lo stesso possa essere anche un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA. Sulla base del medesimo principio, e per evitare discriminazioni tra società di ingegneria e professionisti singoli e associati, è stata riconosciuta la possibilità per quest’ultimi di ricomprendere tra le unità minime di tecnici le stesse figure previste per le società di ingegneria;
  • alla Parte II, punto 4, è stato specificato che «La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi». La riformulazione del punto è apparsa necessaria per una maggiore chiarezza, per evitare che le stazioni appaltanti possano richiedere, in analogia a quanto avveniva in passato in applicazione dell’art. 111 del d.lgs. 163/2006, una polizza di responsabilità civile professionale specifica per l’attività oggetto di affidamento, atteso l’obbligo già esistente in capo ai professionisti di dotarsi di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, a carico degli stessi professionisti come precisato all’art. 24, co. 4 del codice.

Per quanto concerne la Parte VII, relativa alla verifica e validazione della progettazione, oltre ad alcuni interventi volti a rendere pienamente coerente il testo del punto 1.6. con le indicazioni di cui alla tabella relativa ai soggetti abilitati a effettuare la verifica e alla precisazione del settore IAF di riferimento ai fini della certificazione di qualità (EA34), si è proceduto ad ampliare le tipologie di servizi utilizzabili ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato (punto 2.3., lett. a.), ricomprendendo anche i servizi di progettazione e di direzione lavori, in analogia a quanto già previsto per i servizi di punta. In tal senso, l’orizzonte temporale di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di fatturato e dei servizi svolti è stato uniformato a quello previsto per i servizi di ingegneria e architettura, attesa l’applicazione alle procedure di affidamento dei servizi di verifica delle regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

IL DOCUMENTO CON LE LINEE GUIDA AGGIORNATE E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO

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