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NTC 2018: alcune novità sul controllo dei materiali e sulle lavorazioni per le costruzioni in acciaio

Il decreto rende obbligatorio per la prima volta l’utilizzo completo della norma UNI EN 1090-2. La novità sta principalmente nel fatto che viene resa cogente anche l’applicazione della parte di norma riguardante il montaggio delle strutture, con un occhio in particolare allo svolgimento in sicurezza delle operazioni e alle tolleranze di montaggio. Scopri le altre novità

Il Decreto 17/1/2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” contiene importanti novità per quanto riguarda la regolamentazione delle strutture in acciaio.

Ecco alcune novità per le strutture in acciaio previste dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni

Il paragrafo 4.2

La “rivoluzione” sta tutta (o quasi) in un piccolo paragrafo, il 4.2 intitolato proprio “Costruzioni in acciaio”. Al secondo capoverso si dice che “i requisiti per l’esecuzione di strutture di acciaio, al fine di assicurare un adeguato livello di resistenza meccanica e stabilità, di efficienza e di durata, devono essere conformi alle UNI EN 1090-2:2011, “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio”, per quanto non in contrasto con le presenti norme”.

costruire strutture in acciaio secondo le nuove NTC 2018Il decreto rende obbligatorio per la prima volta l’utilizzo completo della norma UNI EN 1090-2. Tale norma era già parzialmente applicata dalle officine di produzione di carpenteria metallica in quanto conteneva le regole per il controllo della produzione propedeutico all’ottenimento della marcatura CE secondo la UNI EN 1090-1.

La novità sta principalmente nel fatto che viene resa cogente anche l’applicazione della parte di norma riguardante il montaggio delle strutture, con un occhio in particolare allo svolgimento in sicurezza delle operazioni e alle tolleranze di montaggio. 

Queste novità dovranno essere ben gestite sia dai progettisti che preparano i capitolati sia dalle direzioni lavori che si troveranno a dover controllare i requisiti prescritti (penso soprattutto al discorso delle tolleranze di montaggio che potranno dare seguito a contenziosi non indifferenti).

Il capitolo 11

Passando al capitolo 11 del decreto si può notare come si cerchi di classificare per tipologia i trasformatori e i produttori di carpenterie metalliche non soggette a marcatura CE secondo UNI EN 1090-1. Tale classificazione è presente nel paragrafo 11.3.4.10 del decreto:

  • Centri di trasformazione per carpenteria metallica: i centri di prelavorazione e le officine di produzione di carpenterie metalliche;
  • Centri di produzione di elementi in acciaio: i centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, le officine per la produzione di bulloni e chiodi, le officine di produzione di elementi strutturali in serie.

È utile ricordare che non esiste un elenco ufficiale di prodotti coperti da marcatura CE. Esistono linee guida da utilizzare per stabilire se un prodotto rientra o meno nel campo di applicazione della UNI EN 1090-1. Tale linea guida è la CEN/TR 17052:2017. 

Praticamente si dice che il prodotto è coperto dalla norma EN 1090-1 se:

  1. soddisfa i requisiti della EN 1090-2 e -3 (Esecuzione strutture in acciaio e in alluminio);
  2. può definirsi prodotto strutturale da costruzione secondo il Regolamento Europeo 305/11 e quindi deve essere incorporato in maniera permanente nell’opera da costruire e deve contribuire ad assolvere i Requisiti di Base n. 1 e 2 dell’opera. Il Requisito 1 riguarda la Resistenza meccanica e la Stabilità, mentre il Requisito n.2 riguarda la Sicurezza in caso di incendio.

Comunque il prodotto non è coperto dalla norma EN 1090-1 se esiste un’altra Specifica tecnica europea che lo riguarda, sia essa una norma armonizzata, un ETAG, un EAD o un ETA.

Il controllo di accettazione

Altra cosa importante che definisce il decreto è il controllo in accettazione in cantiere dei materiali necessari alla costruzione in acciaio. Il vecchio DM 14/1/08 su questo tema era un po’ lacunoso.

Ora invece si dettagliano bene le frequenze di controllo in base al tipo di materiale da controllare. Di seguito le indicazioni del decreto:

  • Elementi per carpenteria metallica: 3 prove ogni 90 tonnellate con un minimo comunque di 3. Per opere che impiegano una quantità di acciaio inferiore alle 2 tonnellate, il direttore dei lavori potrà modificare la frequenza di cui sopra.
  • Lamiere grecate e profili formati a freddo: 3 prove ogni 15 tonnellate con un minimo comunque di 3. Per opere che impiegano una quantità di lamiere e profili inferiore a 0.5 tonnellate, il direttore dei lavori potrà modificare la frequenza di cui sopra.
  • Bulloni e chiodi: 3 prove ogni 1500 pezzi con un minimo comunque di 3. Per opere che impiegano una quantità di pezzi inferiore a 100, il direttore dei lavori potrà modificare la frequenza di cui sopra.
  • Giunzioni meccaniche: 3 prove ogni 100 pezzi con un minimo comunque di 3. Per opere che impiegano una quantità di pezzi inferiore a 10, il direttore dei lavori potrà modificare la frequenza di cui sopra.

I criteri di accettazione dei controlli devono essere stabiliti dal direttore dei lavori in maniera oggettiva e riportati nella “Relazione sui controlli e sulle prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali” predisposta dal direttore dei lavori al termine dei lavori stessi.

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Marco Torricelli

Responsabile Sistemi Informativi presso CMB Società cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi

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