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Sopraelevazioni e distanze tra edifici: la prevenzione è diritto del primo che edifica

Cassazione: la prevenzione è un diritto riconosciuto al primo che edifica e si esaurisce con la realizzazione della costruzione medesima, quando questa abbia le caratteristiche proprie di un'opera edilizia, ultimata dal punto di vista strutturale e funzionale

In caso di sopraelevazione, che a tutti gli effetti deve essere considerata nuova costruzione, il preveniente, alla pari del prevenuto, è obbligato al rispetto della disciplina delle distanze legali, in quanto la prevenzione è un diritto riconosciuto al primo che edifica e si esaurisce con la realizzazione della costruzione medesima, quando questa abbia le caratteristiche proprie di un'opera edilizia, ultimata dal punto di vista strutturale e funzionale. Ne consegue che, una volta che di fatto si trovino ad esistere due costruzioni su fondi finitimi, la prevenzione cessa di operare e, correlativamente si modifica l'assetto dei rapporti tra i rispettivi proprietari, nel senso che ciascuno dei due frontisti può sopraelevare in regime di libertà dei lotti, nel rispetto reciproco della normativa che disciplina le distanze legali.

Le importanti precisazioni 'arrivano' dalla Corte di Cassazione, che nella sentenza 5049/2018 dello scorso 5 marzo (e disponibile nel file allegato) ha fatto chiarezza sulle distanze in edilizia riferite alle sopraelevazioni.

Nel caso specifico, la Corte ha rigettato il ricorso di due proprietari di un fabbricato contro l'ordine di ripristinare lo stato dei luoghi, previa eliminazione di una sopraelevazione da costoro effettuata in spregio alle distanze e con riduzione di una veduta all'ampiezza originale.

Secondo i ricorrenti, la preesistenza della veduta rispetto alla sopraelevazione degli appellanti era stata ammessa dai medesimi che, nella comparsa di risposta di primo grado, la prospettavano pacificamente anche se di questa affermavano che si trattasse di una luce, ed ha, in tal modo, omesso di esaminare la necessaria e prodromica questione relativa all'accertamento della preesistenza del fabbricato dei medesimi appellanti rispetto a quello del vicino, con la conseguente applicazione, in ordine alle opere realizzate da quest'ultimo rispetto successivamente al preesistente manufatto, dell'ordinaria disciplina codicistica in materia di rispetto delle distanze dai confini.

Ma la Cassazione non è dello stesso parere perché, pur a voler ammettere che il fabbricato dei ricorrenti fosse preesistente rispetto a quello del frontista, resta, dunque, il fatto che la sopraelevazione dagli stessi eseguita, quale nuova costruzione, poteva essere eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante, a nulla rilevando che a tale dovere fosse tenuto anche il vicino, rispetto alle opere dallo stesso realizzate, ove questo (come nel caso che occupava la Corte) non sia stato fatto valere in giudizio.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 

 

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