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Collaudo, Codice dei Contratti: no degli Architetti al decreto attuativo varato dal Consiglio Superiore dei LL.PP

La figura del collaudatore, preposta al controllo dell’intero processo di esecuzione di un’opera pubblica, deve essere costantemente formata sulle attività oggetto dei propri controlli e deve rispondere alle norme di deontologia professionale.

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Siamo fermamente convinti che la figura del controllore dei processi di esecuzione di un’opera pubblica debba essere qualificata almeno quanto le figure che svolgono le attività verificate e controllate dallo stesso collaudatore. I liberi professionisti che svolgono le attività di progettazione e di direzione dei lavori, per mantenere l’iscrizione all’Ordine, devono rispettare le norme di deontologia professionale e devono essere costantemente formati in relazione all’evoluzione delle norme che applicano”.  

Così Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sullo schema di decreto attuativo del codice dei contratti sul collaudo amministrativo e sul collaudo statico, per i lavori, e sulla verifica di conformità per servizi e forniture che è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  Il decreto -  che dovrà seguire l’iter di prassi, prima di essere sottoscritto dal Ministro e pubblicato -  è stato approvato a maggioranza con il voto contrario degli architetti e degli ingegneri che hanno eccepito la mancanza, tra i requisiti richiesti ai collaudatori, dell’iscrizione all’Ordine quando tale funzione è svolta da un pubblico dipendente. 

Riteniamo che - continua -  a maggior ragione, la figura del collaudatore, preposta al controllo dell’intero processo di esecuzione di un’opera pubblica, debba essere costantemente formata sulle attività oggetto dei propri controlli e debba rispondere alle norme di deontologia professionale. Peraltro la legge 1086 del 1971 ed il DPR 380 del 2001 prevedono che il collaudatore statico debba essere iscritto all’Ordine di competenza da almeno dieci anni. Considerato che le norme vigenti e lo stesso Decreto Ministeriale varato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indirizzano le stazioni appaltanti ad individuare preferibilmente un unico professionista per svolgere ambedue le prestazioni, è del tutto naturale che il requisito dell’iscrizione all’Ordine debba essere previsto anche  per la redazione del collaudo amministrativo, prestazione peraltro spesso più complessa del  collaudo statico.” 

Per tutto questo - conclude La Mendola - chiederemo al Consiglio Superiore di rivedere la decisione assunta ieri in assemblea per assicurare che la figura del collaudatore, libero professionista o pubblico dipendente, debba possedere il requisito dell’iscrizione all’Ordine Professionale