Data Pubblicazione:

Urbanistica e paesistica: superficie e volume hanno impatti diversi

Tar Campania: un volume utile ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio, e dunque, in assenza di danno per l'ambiente, non potrebbe costituire un presupposto ragionevole per l'applicazione di una misura ripristinatoria

La nozione di superficie e volume utile è diversa ai fini urbanistici e ai fini paesistici: lo ha ricordato il Tar Campania nella sentenza 712/2018 dello scorso 1° febbraio (e disponibile nel file allegato) che ha ritenuto infondato il ricorso di una società contro il MIBACT e un comune contro il parere negativo sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il caso di specie

Il diniego è stato motivato dal fatto che "le difformità oggetto di accertamento di conformità paesaggistica consistono sostanzialmente nella realizzazione della copertura dell'immobile identificato in oggetto ad una quota d'imposta superiore a quella autorizzata; considerato che tale difformità si configura come incremento di volume utile e ha determinato una quota di imposta delle falde di copertura pari a ml 8,35 sul fronte nord e ml 8,00 sul prospetto sud in completa difformità alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. vigente che all'art. 18 prevedono per edifici ubicati nelle aree agricole un'altezza massima pari a ml 7,50".

Secondo la ricorrente, si configura violazione dell'art. 18, punto 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. che prevedono per edifici ubicati nelle aree agricole un'altezza massima pari a ml 7,50, poiché il suddetto limite sarebbe relativo solo alle nuove costruzioni, mentre l'intervento in questione sarebbe classificabile come ristrutturazione edilizia parziale soggetto alle previsioni dell’art. 6, punto 6, delle medesime NTA che permetterebbe l’intervento di innalzamento della copertura anche oltre il detto limite, essendo sufficiente che non venga superata l'altezza eccedente dei fabbricati posti ai lati dell'edificio.

La decisione del Tar

Per il Tar, al di là dell'applicabilità o meno alla fattispecie in esame dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. sulle altezze massime in zona agricola, il provvedimento ha indicato che gli interventi per i quali è stato chiesto l'accertamento di conformità hanno comportato un aumento di volumetria.

Al riguardo, l'art. 167, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004 prevede il possibile accertamento postumo della compatibilità paesaggistica solo nei seguenti tassativi casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, T.U. Edilizia).

L'intervenuto incontestato aumento di volumetria in seguito all'innalzamento della copertura non consentiva, pertanto, il rilascio di un provvedimento positivo.

"Mentre nelle valutazioni di natura urbanistica - continua il Tar - attraverso il volume utile viene misurata la consistenza dei diritti edificatori (che sono consumati da alcune tipologie costruttive, ad esempio l'edificazione fuori terra, e non da altre, ad esempio la realizzazione di locali tecnici), nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico. Un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, e in questo caso sarebbe senz'altro classificabile come utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico".

Ciò significa che un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, e in questo caso sarebbe senz'altro classificabile come utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico. "Reciprocamente, un volume utile ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio, e dunque, in assenza di danno per l'ambiente, non potrebbe costituire un presupposto ragionevole per l'applicazione di una misura ripristinatoria (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22/03/2016, n. 402; TAR Brescia Sez. I 8 gennaio 2015 n. 14; TAR Brescia Sez. I 15 ottobre 2014 n. 1057)".

In definitiva, nel caso di specie "non vi dubbio che l'innalzamento della copertura ha incidenza dal punto di vista paesaggistico andando a modificare il prospetto dell'edificio e, pertanto, la relativa volumetria non può che essere ricondotta a quella contemplata dall'art. 167, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004 al fine di escludere l'accertamento postumo di conformità paesaggistica".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi