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Cumulo gratuito Professionisti: fumata bianca, l'accordo c'è. Pagamenti dal 20 aprile

Inps sul cumulo gratuito dei professionisti: primi pagamenti dal 20 aprile, in un secondo momento sarà risolta la suddivisione degli oneri amministrativi

Habemus cumulo gratuito! L'intesa tra l'Inps e le altre Casse Professionali autonome, tra cui Inarcassa, è stata infatti raggiunta in data 28 marzo 2018 e, quindi, sarà ufficialmente possibile sbloccare i pagamenti delle pensioni in cumulo.

INPS, Inarcassa e Enpam hanno concordato un nuovo testo di convenzione, già sottoscritto, che permette da subito di attivare le lavorazioni delle domande pervenute. Le prime liquidazioni sono previste entro Pasqua e i relativi pagamenti a partire dal 20 aprile.

Gli oneri sostenuti per le procedure amministrativo-contabili necessarie per l’erogazione delle prestazioni saranno divisi in base alla quota di pensione erogata da ciascun ente. L'Inps- si legge nella nota ufficiale - si attende che nelle prossime ore possano pervenire le sottoscrizioni anche da parte delle altre Casse Professionali.

Cumulo gratuito: come funziona

In base alla Legge di Bilancio 2017 un contribuente, ancora non titolare di un trattamento pensionistico, può arrivare al termine degli anni previsti per ottenere la pensione di vecchiaia e, sommando gli anni di contribuzione in un’altra gestione o cassa professionale, ottenere un importo mensile più alto. In alternativa può richiedere la pensione anticipata in cumulo sfruttando gli anni in cui ha versato i contributi in un’altra cassa o gestione.

La delibera, modificando il Regolamento generale di previdenza ed inserendo, così, la nuova tipologia di prestazione, consentita dalla legge di Bilancio per il 2017 (236/2016), prevede quindi che i trattamenti a carico dell'Ente verranno conteggiati con il solo sistema di calcolo contributivo. Il nuovo strumento permetterà a coloro che, in virtù di periodi lavorativi spezzati, hanno effettuato versamenti nella Cassa privata e nell'Istituto pubblico (Inps), di riunirli gratuitamente; la correzione, quindi, arricchisce il panorama di opportunità a beneficio della platea degli iscritti, che già potevano (avendone i requisiti) accedere "alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per accorpare contribuzioni frutto di carriere discontinue, accreditate in più Enti di previdenza obbligatoria".

Nel documento è stata formulata la fattispecie di prestazione pensionistica di vecchiaia "a formazione progressiva": se il professionista è iscritto ad una Cassa il cui regolamento stabilisce un "tetto" anagrafico per l'andata in pensione più alto di quello dell'Inps, quest'ultimo erogherà la quota maturata presso l'istituto pubblico, mentre la seconda quota giungerà al raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia deciso dalla Cassa.

Modalità operative per invio domande

Per quel che riguarda il cumulo assicurativo, la domanda è presentata dal professionista all'Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l'assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell'assicurato scegliere l'Ente/Cassa cui presentare la domanda.

L'Inps mette a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata per consentire l'acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi, l'accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell'esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.

Importante: il professionista può chiedere il cumulo se ancora non percepisce la pensione (anche se ha già maturato il relativo diritto presso una delle gestioni previdenziali). L'operazione deve riguardare tutti i contributi versati (non si può scegliere di non far rientrare nel cumulo una parte della contribuzione).

La procedura è più complessa, invece, per la pensione di vecchiaia, visto che ci sono notevoli differenze, anche relative al momento in cui si matura il requisito. La regola generale prevede che il professionista possa andare in pensione quando matura il requisito più alto fra quelli previsti dai diversi enti previdenziali ai quali ha versato i contributi che chiede di cumulare. Ciascun ente deve inserire nella piattaforma la data di perfezionamento dei requisiti anagrafici, l'ente di ultima iscrizione aggiunge anche eventuali altri requisiti richiesti, diversi da quelli anagrafici e contributivi. Ogni ente inizia a liquidare la propria quota nel momento in cui si matura il diritto a pensione e il professionista riceve tutte le comunicazioni dall'ente a cui presentato domanda, che provvede costantemente a inviare le comunicazioni anche agli altri enti coinvolti nell'operazione.