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Ecobonus valido solo con perizia tecnica del professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra). La guida

Ecobonus: la scheda descrittiva dell’intervento di riqualificazione energetica, anche per una semplice sostituzione dei serramenti, va inviata all'ENEA e deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato

Serve una perizia tecnica qualificata, firmata da un professionista tecnico iscritto al proprio ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra o altro perito) per certificare la correttezza dell'ecobonus 2018. La scheda descrittiva dell'intervento di riqualificazione energetica, fosse anche una semplice sostituzione dei serramenti, va inviata ad ENEA in tal modo.

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E' proprio l'ENEA, ad aver realizzato un interessante vademecum (anzi, un dodecalogo) per usufruire dell'Ecobonus 2018 per la riqualificazione energetica degli edifici privati e condominiali. Come già segnalato ieri, il sito ufficiale per la trasmissione dei dati http://finanziaria2018.enea.it è attivo da ieri. E' possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni e conclusi dopo il 31 dicembre 2017.

Tra le altre importanti indicazioni del vademecum, segnaliamo che:

  • l'immobile oggetto della riqualificazione energetica, alla data della richiesta della detrazione fiscale differenziata (dal 50% all'85%), deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e dotato di impianto termico;
  • la scheda descrittiva dell'intervento, fosse anche la sostituzione dei serramenti, va inviata a Enea entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori (come da collaudo delle opere) esclusivamente attraverso l'apposito sito web http://finanziaria2018.enea.it.

Ecobonus: le date

L'agevolazione per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente è stata istituita con legge 296/2006. La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato le detrazioni in un range dal 50% al 65% fino al 31 dicembre 2018. E per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, nelle diverse misure del 65%, 70%, 75%, 80% e 85%, fino al 31 dicembre 2021.

Riqualificazione degli edifici: per quali lavori vale

Qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, è qualificabile come riqualificazione energetica. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari, ecc;
  • interventi di coibentazione o di sostituzione di finestre.

Per la riqualificazione globale dell'edificio è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute, per un limite massimo ammissibile di 100.000 euro.

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