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Professionisti: non c'è autonomia con l'inserimento in uno studio altrui

Cassazione: l'inserimento in una struttura riferibile ad altrui responsabilità ed interesse e l’impiego minimo di beni strumentali senza avvalersi di lavoro altrui sono indici di mancanza del presupposto di autonoma organizzazione

Non è assoggettabile ad Irap il professionista che svolge la professione presso uno studio professionale avvalendosi in maniera 'minima' dei beni strumentali ma senza avvalersi del lavoro altrui. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 7602 del 28 marzo scorso (e disponibile nel file allegato).

Il caso di specie

Un professionista propone ricorso con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l'appello, gli ha negato il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, in quanto non aveva dimostrato l'assenza di autonoma organizzazione nella propria attività, "essendo anzi emerso che il contribuente, la cui attività è quella di dottore commercialista, nel godere di un consistente reddito da lavoro autonomo, ha potuto usufruire di più che validi ausili deducibili dallo svolgimento della professione in uno studio con più professionisti ed in località distinte (Mantova e Gonzaga), indici questi di una produttività senz'altro supportata da valide risorse organizzative".

La decisione della Cassazione

Il fatto che il professionista fosse inserito all'interno dello studio dello zio, che gli aveva offerto in comodato la stanza nella quale esercitare l'attività, e che fosse inesistente un secondo studio, ove esisteva invece un mero recapito presso il proprio cliente principale, contraddiceva la conclusione della CTR, secondo la quale il contribuente, nel godere di un consistente reddito da lavoro autonomo, aveva potuto usufruire di più che validi ausili deducibili dallo svolgimento della professione.

E non conta, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, il riferimento all'alta consistenza del reddito. Ciò perché, ricordano gli ermellini, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

  • a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui (laddove il lavoro altrui ecceda l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive).

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