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Edifici scolastici e norme tecniche: un errore sulla nota ANCI ?

La nota ANCI sulle Norme Tecniche forse contiene un'imprecisione

Nei giorni scorsi è stata pubblicata una "Nota di lettura Anci" al decreto del MIT del 17 gennaio 2018 relativo al "Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 febbraio.

EDILIZIA-SCOLASTICA-03.jpgNello specifico, la nota approfondisce le novità di rilievo per quel che riguarda gli edifici scolastici, partendo dal presupposto che per quanto attiene il periodo transitorio, per le opere in corso di esecuzione al 21 marzo 2018, così come per i progetti definitivi o esecutivi già affidati alla stessa data, sarà possibile continuare ad applicare la normativa con la quale sono state progettate, a condizione che la consegna dei lavori avvenga entro il 22 marzo 2023 (5 anni dalla data di entrata in vigore).

In tutti gli altri casi sarà necessario fare riferimento alle nuove norme.

Nella Nota ANCI relativa (vedi articolo di presentazione)

Leggendo la nota abbiamo trovato un punto che ci ha destato molte perplessità. Anci infatti scrive: "Edifici scolastici esistenti: Tra le novità delle NTC 2018, l'esatta individuazione degli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di "miglioramento" (riservato agli immobili storici) o di “adeguamento” degli edifici scolastici esistenti, pari rispettivamente ai valori di 0,6 e 0,8.

Ricordiamo il passaggio delle NTC2018 sul miglioramento: "Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di zE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di zE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di zE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1"

A questo punto ci viene il dubbio se la parentesi della frase ANCI - “(riservato agli immobili storici )” - sia non pertinente. 

Anche perchè, comunque la si provi ad interpretare, non torna: il miglioramento, infatti, in generale non è riservato agli immobili storici e per gli edifici scolastici le NTC dicono il contrario, ovvero che per i beni culturali si può fare eccezione rispetto alla prescrizione di "minimo 0,6”.

Peraltro, per i beni vincolati, le NTC dicono di fare riferimento alla Direttiva DPCM 9.02.2011 (le linee guida). 

Peraltro le NTC citano tra i riferimenti tecnici la Direttiva P. C. M. 9.02.2011 (le linee guida) e ci si aspetta che nella nuova circolare (così come è nella Circolare 2009) sia esplicitamente dichiarato che si possa fare riferimento a tale direttiva per i beni di interesse storico.

In tale documento è posto il problema di cosa fare se si hanno edifici vincolati con funzioni particolari tipo scuole, arrivando a suggerire di delocalizzare  … come riportato dal paragrafo 2.2 DPCM: "Esistono manufatti d’interesse storico-artistico nei quali vengono svolte funzioni strategiche o rilevanti (ospedali, scuole, caserme, ecc). L’adozione del miglioramento, in deroga all’adeguamento, in linea di principio consiste semplicemente nell’accettare per l’edificio una vita nominale più breve, ma è evidente che se questa scende al di sotto di certi limiti la probabilità annuale di occorrenza del terremoto che porta allo SLV potrebbe risultare troppo elevata, oltre al problema di dover procedere in tempi ravvicinati ad una nuova verifica; considerate le conseguenze di un eventuale collasso, si ritiene pertanto che, al di sopra di un certo livello di rischio (vita nominale troppo breve), debba essere presa seriamente in considerazione la possibilità di delocalizzare le funzioni rilevanti e/o strategiche.

Poiché le note dell’ANCI sono un documento importante, che finisce sulle scrivanie di tutti gli uffici tecnici comunali, è opportuno arrivare a un chiarimento nei temp più brevi possibili, per evitare che il professionista, ancora una volta, debba …"