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Glossario edilizio unico in Gazzetta Ufficiale: gazebo, pergolati e canne fumarie senza permessi

Pubblicato il decreto del MIT che reca l'adozione del glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività di edilizia libera (AEL), ovverosia quelle che non sono così rilevanti da richiedere una Cil o una Cila, oltre che una Scia o un permesso di costruire

Pubblicato il decreto del MIT che reca l'adozione del glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività di edilizia libera (AEL), ovverosia quelle che non sono così rilevanti da richiedere una Cil o una Cila, oltre che una Scia o un permesso di costruire. Entrata in vigore: 22 aprile 2018

Il glossario edilizio unico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile come allegato al decreto del MIT del 2 marzo 2018, contiene le prime 58 definizioni degli interventi in AEL (edilizia libera) ovverosia che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso di costruire.

Il decreto è immediatamente operativo, senza alcuna necessità - cioè - di recepimenti a livello locale (regionale e/o comunale) ed entrerà in vigore il 22 aprile 2018 (15 giorni dopo la pubblicazione in GU). Il glossario, di fatto, agisce su due linee:

  1. mette insieme tutte le opere per le quali era già chiaro che non fosse necessario un titolo abilitativo, facendo soltanto un'operazione compilativa, comunque molto utile ai cittadini;
  2. illustra i casi-limite per i quali, da adesso, i comuni non potranno imporre vincoli. Ad esempio, in edilizia libera c'è un ampio elenco di opere di arredo da giardino: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. Per le tensostrutture, infine, servirà una comunicazione per l'installazione, mentre tutte le attività successive (manutenzione, riparazione, rimozione) saranno libere. Da evideinziare che sono attività di edilizia libera anche i pannelli solari e fotovoltaici installati fuori dai centri storici

Il decreto, quindi, assume rilevanza per imprese e professionisti: è un grande aiuto perché ora si sa, in maniera chiara, fin dove ci si può spingere senza coinvolgere il professionista tecnico, in particolare l'ingegnere e l'architetto.

Nel caso dei gazebo, dei pergolati e dei ripostigli il decreto specifica che, per restare libero, l'intervento deve essere "di limitate dimensioni", allineandosi quindi alla recente giusrisprudenza.

Ricordiamo, infine, che a livello fiscale - per beneficiare degli sgravi - l'intervento di edilizia libera deve essere accompagnato da:

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicazione della data di inizio dei lavori;
  • attestazione che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolabili;
  • effettuazione dei pagamenti tramite bonifico parlante.

Le regole che restano

Per quel che riguarda prevenzione gli incendi, le distanze, i rischi sismici, le norme igienico sanitarie, invece, le regole restano sempre le stesse. Anche nel caso del piano colore (gamma di colorazioni deliberata dal comune, da seguire per l'intonaco esterno), l'intervento "in sè" è libero ma la scelta del colore dipende dalle tinte autorizzate, per cui ci si deve informare approfonditamente.