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La mail semplice non ha lo stesso valore probatorio della PEC. Ecco perché

Cassazione: è liberamente valutabile dal giudice l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’email tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta

Non è 'detto' che una mail tradizionale sia spedita dal suo "autore apparente", poiché, trattandosi di e-mail prive di firma elettronica, non possono avere lo stesso valore probatorio della posta elettronica certificata (PEC).

L'importante principio di diritto, che va aldilà del singolo evento specifico, è contenuto dentro la sentenza 5523/2018 della Corte di Cassazione (disponibile nel file allegato), che si è occupata del caso di un illegittimo licenziamento (così ritenuto dalla Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Roma che, al contrario, lo riteneva legittimo) di un dipendente da parte di Telecom Italia.

Il licenziamento, quindi, era stato avvalorato da alcune mail tradizionali spedite dal dipendente: senza addentrarsi nello specifico, quel che assume rilievo è che le mail prodotte da Telecom sono state ritenute dal giudice di secondo grado di "dubbia valenza probatoria". Non si discute, quindi, la sussistenza della corrispondenza, ma la sua valenza come 'prova incontrovertibile'.

Proprio sul valore delle e-mail semplice la Cassazione, rigettando il ricorso proposto dall'azienda (e, pertanto, confermando la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento) ha precisato che "il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca l’art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. nr. 82 del 2005 (“documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”), riproducendo, nella sostanza, quella già contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. b) del DPO nr. 445 del 2000".

Il punto chiave, però, riguarda l'efficacia probatoria dei documenti informatici. Per la Cassazione "l'art. 21 del medesimo D. Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'art. 2702 del cod. civ solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l'email tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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