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Acquisto di automobili in paesi UE: nuovi obblighi dichiarativi anti evasione fiscale. I dettagli

Acquisto auto da paesi UE con nuovi obblighi comunicativi al MIT e pagamento IVA: ecco cosa devono fare professionisti, imprese e privati cittadini

Imprese, professionisti e privati cittadini che acquistano autoveicoli in paesi UE devono espletare nuovi obblighi dichiarativi, con precise differenziazioni burocratiche per le operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa o professione e dai privati. Vediamo i dettagli, che sono contenuti nel DM del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile scorso, con all'interno le norme il cui obiettivo fondamentale è evitare comportamenti fiscali elusivi, soprattutto relativi all'IVA.

La comunicazione

Per quel che riguarda professionisti e imprese, la comunicazione al Ministero dei Trasporti su un'auto estera va effettuata solo se l'acquisto è avvenuto attraverso canali non ufficiali, mentre i privati devono sempre comunicare i dati riepilogativi degli acquisti di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, a qualsiasi titolo effettuati in paesi UE o dello Spazio Economico Europeo.

La comunicazione va effettuata anche in caso di cessione dei veicoli non immatricolati in Italia a soggetti esteri e può essere effettuata in via telematica al Ced della Direzione generale motorizzazione (solo da parte di imprese e partite IVA), recandosi negli uffici della Motorizzazione, attraverso un intermediario autorizzato alla consulenza sui mezzi di trasporto. Imprese e professionisti inseriscono i seguenti dati:

 

 

  • codice fiscale e denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;
  • numero di identificazione individuale, denominazione e dati anagrafici del fornitore;
  • numero di telaio dell’autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, eventuale data di prima immatricolazione all’estero;
  • data e prezzo di acquisto.

I privati, invece, devono inserire:

  • codice fiscale, nome e cognome dell’intestatario del documento d’acquisto a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;
  • numero di identificazione individuale, denominazione e dati anagrafici del fornitore;
  • numero di telaio dell’autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, eventuale data di prima immatricolazione all’estero;
  • data e il prezzo di acquisto del veicolo;
  • codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.

Tutti, invece, devono indicare nella comunicazione i dati sottostanti in caso di vendita di veicoli non immatricolati in Italia a soggetti esteri:

 

  • codice fiscale e denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
  • numero di telaio e codice di immatricolazione o numero di omologazione del veicolo con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato;
  • data e il prezzo dell’acquisto, eventuale data diprima immatricolazione all’estero;
  • data della cessione;
  • numero di fattura, e prezzo di cessione;
  • dati identificati dell'acquirente straniero.

L'obbligo IVA

L'obbligo di assolvimento IVA viene poi applicato in Italia. Le imprese e gli autonomi a partita IVA versano con modello F24 – Elementi identificativi, l'imposta relativa alla prima cessione interna. L'immatricolazione dei veicoli avviene al termine di tutte le procedure di comunicazioni previste.