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Recupero edilizio e unico proprietario: confermato il bonus ristrutturazioni

Agenzia delle Entrate: all’unico proprietario di un intero edificio spetta la detrazione Irpef per le spese relative agli interventi di recupero edilizio realizzati sulle parti comuni

La locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e si riferisce a parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Per questo motivo, l'unico proprietario di un intero edificio può accedere alle detrazioni Irpef per le spese di ristrutturazione sulle parti comuni.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella rubrica "Posta" della rivista online "FiscoOggi", in risposta a un quesito specifico.

Viene nel dettaglio precisato che nel caso in cui un intero edificio, in cui siano presenti parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, sia posseduto da un unico proprietario, quest'ultimo ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio realizzati sulle parti comuni.

Infatti, tenuto conto che la detrazione Irpef in esame, per espressa previsione legislativa, compete sia al possessore sia al detentore dell'immobile, la locuzione utilizzata dal legislatore, "parti comuni di edificio residenziale" (cfr articolo 16-bis, Tuir) deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo. Essa, pertanto, è riferibile alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (circolare n. 121 dell'11 maggio 1998, paragrafo 2.6).

Parti comuni

Le parti comuni interessate dall'agevolazione (50% di detrazione sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 - bonifici effettuati dall'amministratore - limite massimo 96 mila euro di spesa per ciascuna unità) sono:

  • il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
  • i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

Sulle parti comuni, ogni condomino può richiedere la detrazione per gli interventi di: manutenzione ordinaria (opzione esclusa per la singola unità immobiliare); manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia.