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L'indennità genitoriale vale anche per i lavoratori autonomi e i professionisti

Cassazione: il professionista che adotta un bambino ha diritto di fruire dell'indennità genitoriale in sostituzione della madre anche se è un lavoratore autonomo e non un dipendente

L'indennità genitoriale, meglio conosciuta come indennità di maternità, riconosciuta dal d.lgs. 151/2001, che può essere fruita alternativamente da uno dei due genitori, deve essere garantita anche al lavoratore autonomo/libero professionista. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 10282/2018, che ha dichiarato illegittime le norme che causano disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e subordinati.

La Cassazione, nello specifico, richiama anche la pronuncia della Corte Costituzionale n.385/2005, che si era pronunciata sul mancato riconoscimento del diritto del padre adottivo, libero professionista, a fruire dell'indennità in luogo della madre, rispetto alla analoga situazione del lavoratore dipendente, ritenendolo un atto discriminatorio e rilevando l'ingiustificata disparità di trattamento tra subordinati ed esercenti la libera professione con conseguente illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. 151/2001.

La Corte suprema, annullando il ricorso della Cassa Forense che aveva negato l’indennità di maternità chiesta dal padre avvocato, in sostituzione della madre, dopo un'adozione, ha anche chiarito che non riconoscere al padre lavoratore autonomo l'indennità significherebbe ostacolare la presenza di entrambe le figure genitoriali, negando al bambino la possibilità di una completa assistenza nella delicata fase del suo inserimento nella nuova famiglia.

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