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Per l’acquisto dello studio, al professionista conviene il leasing

Ammortamenti e leasing su immobili

Dopo oltre 4 anni non sono ancora pervenuti chiarimenti ufficiali in merito alla possibilità di dedurre quote di ammortamento sugli immobili strumentali acquistati dal 2014 dagli esercenti arti e professioni; la L. 147/2013 ha infatti modificato l’articolo 54, comma 2, Tuir introducendo la possibilità di dedurre i canoni di leasing su tali immobili, purché il contratto di locazione finanziaria sia stato sottoscritto a decorrere da tale data.

In base alle istruzioni alla compilazione del modello redditi, non pare sia giustificabile alcuna interpretazione estensiva.

Ammortamenti e leasing su immobili

Il martoriato articolo 54 Tuir prevede un trattamento differenziato degli immobili a seconda della data di acquisizione, ovvero di sottoscrizione del contratto di leasing.

In particolare, le due forme di acquisizione sono sempre state considerate dal Legislatore in maniera simmetrica e speculare, anche in relazione alle modifiche che nel tempo sono state apportate, almeno sino al 2013.

Le due riforme che sul tema si sono susseguite nel tempo, quella del 1990 e quella del 2007 (quest’ultima, composta di disposizioni transitorie, si è spenta autonomamente nel 2009), ha portato alla seguente stratificazione:

  • per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) sino al 14.06.1990 sono deducibili tanto gli ammortamenti quanto i canoni di leasing maturati;
  • per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 15.06.1990 al 31.12.2006, non vi è diritto a dedurre né ammortamenti né canoni di leasing;
  • per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 2007 al 2009, tornano ad essere deducibili tanto gli ammortamenti quanto i canoni di leasing (con durata del contratto da un minimo di 8 a un massimo di 15 anni);
  • per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 2010 è stabilito nuovamente il divieto di dedurre ammortamenti e canoni.

Il trattamento fiscale delle due forme di acquisizione finisce però per differenziarsi radicalmente dal 2014.

Come detto, la L. 147/2013 è intervenuta modificando l’articolo 54, comma 2, Tuir, stabilendo che “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni”.

Da notare che, in relazione alla deduzione dei canoni di leasing, dal 2014 la deduzione non è più condizionata alla durata del contratto, essendo solo previsto che sono ammessi in deduzione per un periodo non inferiore a 12 anni.

Già da subito venne notato come tale differente trattamento fiscale delle due forme di acquisizione risultasse del tutto irragionevole; tale constatazione portò taluni ad avanzare ipotesi di assimilazione.

Ora, benché sotto il profilo logico l’assimilazione possa apparire doverosa, in realtà i supporti per giustificarla a livello giuridico sono del tutto inconsistenti.

Anzi, le istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2018 depongono in senso contrario; infatti:

  • mentre per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 le istruzioni puntualizzano la possibilità di portare in deduzione i canoni, ricordando che per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione,
  • al contrario, per gli acquisti in proprietà, si consente esclusivamente la deduzione della “quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.”

Pertanto, se è vero che non viene esplicitamente negata la deduzione delle quote di ammortamento per gli immobili acquistati dal 2014, è altrettanto vero che le indicazioni precise con cui vengono trattati i costi immobiliari nel rigo RE10, tralasciando la menzione degli ammortamenti per tale fascia temporale, porta a concludere che il beneficio concesso ai leasing non possa essere esteso agli immobili in proprietà del professionista.

Pertanto, pur evidenziando l’irragionevolezza dell’attuale contesto normativo, quando si pongono a confronto le due forme di acquisizione dell’immobile strumentale del professionista, non resta che concludere a favore di una preferibilità (almeno sotto il profilo fiscale) della soluzione del leasing.