Data Pubblicazione:

Bonus ricerca e sviluppo: il calcolo per fusioni, trasformazioni, scissioni e conferimenti

Ricerca e Sviluppo: l’Agenzia delle Entrate affronta gli aspetti che possono sorgere quando i beneficiari del credito – che si applica per i sei anni dal 2015 al 2020 – sono interessati da operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti, indicando le soluzioni applicative

Arrivano nuovi importanti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo (R&S): la circolare 10/E del 16 maggio, infatti, indica soluzioni operative in merito agli aspetti che possono sorgere quando i beneficiari del credito – che si applica per i sei anni dal 2015 al 2020 – sono interessati da operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti.

Niente sanzioni e utilizzo dell'eventuale maggior credito

Il documento passa in rassegna le principali casistiche di operazioni straordinarie, al fine di indicare i criteri per la corretta determinazione del credito. A questo riguardo, va subito rilevato che, considerate le condizioni di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, l'Agenzia afferma che saranno tutelate quelle imprese che – avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli ora indicati – hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare.

Da un lato, quindi, nessuna sanzione sarà applicata nell'ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo effettuato utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare. Dall'altro, se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese, che dovranno presentare una dichiarazione integrativa a favore, potranno utilizzarlo in compensazione.

Il calcolo del credito

La circolare individua tre principi di carattere generale alla base delle regole di calcolo:

  • l'autonomia della disciplina agevolativa rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito d'impresa (e dell'imposta);
  • l'autonomia dei singoli periodi di imposta;
  • il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del bonus (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento).

Dalle trasformazioni ai conferimenti

All'interno del documento ci sono numerosi esempi pratici.

Nei casi di trasformazione, viene chiarito che l'operazione deve essere neutrale ai fini dell'esistenza del diritto al credito e alla sua quantificazione: ciò significa che la somma dei crediti maturati nei periodi ante e post trasformazione non può essere diversa dall'ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l'operazione.

Quanto alle fusioni, ci si sofferma sulla distinzione tra le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento (quello in corso al 31 dicembre 2014 e i due precedenti) e quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell'agevolazione. In quest’ultimo caso, si prevedono criteri diversi a seconda che l'operazione abbia o meno effetti retroattivi.

Per le scissioni, la soluzione indicata dalle Entrate è quella dell'attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa. Alla stregua di un'operazione di scissione viene trattato il conferimento di azienda effettuato nell’ambito del gruppo o tra parti correlate, considerata l'unicità del soggetto economico.