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Fatturazione elettronica tra privati e pagamento carburanti: le Faq

Fatturazione elettronica tra privati: la Fondazione Studi ha predisposto 24 Faq relative agli aspetti più salienti della fatturazione elettronica tra privati

Fatturazione elettronica tra privati in vigore dal 1° gennaio 2019 (1° luglio 2018 per carburanti e subappalti): la Fondazione Studi ha predisposto 24 Faq relative agli aspetti più salienti

Dal 1°gennaio 2019 entrerà in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, introdotto dalla Legge di bilancio 2018. L'adempimento, però, è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a cessioni di benzina o gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori, nonché per quelle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione.

In merito, nell'area riservata del suo sito, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha predisposto, all'interno della circolare n.12/2018, 24 Faq relative agli aspetti più salienti della fatturazione elettronica tra privati, anche a seguito delle recenti indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 e con i provvedimenti n. 73203 del 4 aprile 2018 e n. 89757 del 30 aprile 2018.

I chiarimenti principali delle FAQ

  • rapporti tra dipendenti e datori di lavoro: se il pagamento del carburante avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente o con altro strumento consono (provvedimento Ag. Entrate 4 aprile 2018), la deducibilità in capo all'impresa o al professionista, quale datore di lavoro, permane se l'ammontare viene regolarmente rimborsato in modo tracciabile;
  • utilizzo di carte e buoni carburante: è possibile il pagamento con tali modalità all'atto di cessione/ricarica di carburante, stante il fatto che il pagamento stesso non segue necessariamente il momento dell'emissione della fattura elettronica, ricordando anche che, ai sensi della lett. a), comma 4, art.21 dpr 633/1972 è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo (fattura differita), riepilogativa di tutte le vendite avvenute nel mese precedente.
  • buoni benzina: se sono "monouso", ovverosia destinati al solo acquisto di carburante, il pagamento dell'Iva viene anticipato al momento della relativa emissione. Se invece sono "multiuso", che consentono di acquistare carburante e altro, l'Iva resta dovuta al momento del relativo utilizzo;
  • acquirenti in regime di vantaggio o di regime forfetario e consumatore finale: in loro presenza la fattura elettronica è trasmessa comunque con il codice convenzionale "0000000" e l'Sdi (sistema di interscambio) recapita la fattura al cessionario/committente mettendola a disposizione sul sito web dell'Ag.Entrate, mettendo a disposizione un duplicato informatico.