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Valutazione di agibilità: le condizioni per la nuova richiesta

Tar Toscana: gli interventi che rendono obbligatoria una nuova valutazione dell'agibilità con rilascio di contestuale nuovo certificato sono sostanzialmente quelli che hanno carattere "strutturale" e quelli che danno adito ad un mutamento di destinazione d'uso

La semplice collocazione degli arredi sanitari non è sufficiente a rendere obbligatoria una nuova valutazione dell'agibilità con consequenziale presentazione del documento/SCIA relativo.

L'importante conclusione si evince dalla sentenza 634/2018 dello scorso 7 maggio del Tar Toscana, che ha accolto il ricorso contro due ordinanze comunali recanti irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 7, del dpr 380/2001 e ordine di deposito di nuova attestazione di abitabilità.

I giudici amministrativi sottolineano, inanzi tutto, che il comma 3 dell'art. 24 del dpr 380/2001 richiede attestazione di agibilità per "interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1", cioè sulla "sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità".

Di fatto, l'esame della giurisprudenza pone in evidenza come gli interventi che rendono obbligatoria una nuova valutazione dell'agibilità sono sostanzialmente quelli che hanno carattere "strutturale" e quelli che danno adito ad un mutamento di destinazione d'uso.

L'amministrazione, quindi, ha un potere discrezionale per valutare se – nel caso concreto – gli interventi edilizi posti in essere alterino o meno le condizioni igienico-sanitarie dell'edificio, il che comunque appare difficile da sostenere in relazione alla mera collocazione degli arredi sanitari.

Inoltre, da precedenti indirizzi giurisprudenzali si evince che:

  • anche il mero mutamento di destinazione d'uso di un locale può giustificare la richiesta di un nuovo certificato di agibilità;
  • il rilascio di un nuovo certificato di agibilità si rende necessario per le sole modifiche "strutturali" dell'edificio, ed è esclusa la necessità di acquisire un simile titolo a fronte di un intervento di mero ampliamento di un’uscita di sicurezza;
  • i lavori, effettuati successivamente all'interno del locale, che hanno riguardato solo l'inserimento di un locale igienico, non determinano la necessità di un nuovo certificato di agibilità, in quanto è necessario richiedere un nuovo certificato di agibilità solo quando si procede alla ristrutturazione totale.

Nel caso di specie, l'attestazione di agibilità è stata presentata allorquando tutti gli interventi strutturali nonché i mutamenti di destinazione d'uso erano già stati posti in essere; conseguentemente, la nuova attestazione di agibilità che il comune ha ritenuto necessaria nel caso di specie, avrebbe dovuto riguardare solo l'installazione dei sanitari (lavandini, wc, ecc.).

Ma tale intervento non risulta tuttavia dar luogo ad una "modifica strutturale" né ad un mutamento di destinazione d'uso (essendo di fatto i locali già completi degli impianti e, per ciò stesso, già destinati a bagno): pertanto il ricorso è accolto.

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