Data Pubblicazione:

Livelli di progettazione, c'è la bozza: nel primo livello possibile la rinuncia in caso di alternativa

Decreto livelli di progettazione - bozza: nel primo livello progettuale sarà possibile anche la cosiddetta "opzione zero", ossia la rinuncia a progettare e ad eseguire l'opera a valle dell'analisi delle alternative progettuali

Decreto livelli di progettazione - pronta la bozza del provvedimento: nel primo livello progettuale sarà possibile anche la cosiddetta "opzione zero", ossia la rinuncia a progettare e ad eseguire l'opera a valle dell'analisi delle alternative progettuali

L'analisi delle alternative può bloccare l'opera pubblica. Lo prevede la bozza del 17 maggio 2018 di uno provvedimenti attuativi del Codice dei contratti pubblici, in realtà quello più in ritardo fra tutti i 62 previsti, ossia il decreto sui tre livelli di progettazione.

Ricordiamo che il decreto deve definire i contenuti dei tre livelli in cui si articola la progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo). L'iter, comunque, è piuttosto lungo: la competenza è del MIT, ma di concerto col Minambiente e il MIBACT, sulla base di una proposa del CSLLPP, ma la bozza dovrà essere approvata sia dalla Conferenza Unificata che dal Consiglio di Stato.

Fin quando non ci sarà la pubblicazione in Gazzetta, con entrata in vigore 6 mesi dopo, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel dpr 207/2010, il vecchio regolamento del precedente codice (dlgs. 163/2006).

Ricordiamo che, qualche giorno - fa come già approfondito su Ingenio - è stata diffusa anche la bozza di un altro decreto attuativo, inerente gli interventi di manutenzione ordinaria fino a 2,5 milioni di euro.

Livelli di progettazione: le principali direttrici della bozza

La bozza, attuativa del comma 3 dell'art.23 del Codice, rileva soprattutto per la definizione dei contenuti del progetto di fattibilità che potrà essere suddiviso in due fasi e, nella prima di esse che condurrà all'analisi delle alternative progettuali (una sorta di studio di fattibilità), potrà anche portare alla decisione di non procedere (la cosiddetta "opzione zero").

Si evidenzia, nel provvedimento, l'esigenza di perseguire criteri quali la qualità del processo e del progetto, il rispetto delle regole tecniche, la sostenibilità economica, la compatibilità con i vincoli territoriali e con la sostenibilità ambientale, oltre alla sicurezza e a un accettabile rapporto fra benefici e costi di costruzione, manutenzione e gestione in relazione al ciclo di vita dell'intervento oggetto della progettazione. Ove possibile, si chiede la riduzione del consumo di suolo.

I progetti dovranno essere sottoscritti dal progettista che ne sarà diretto responsabile, unitamente al progettista "responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche", figura correttamente recuperata nel testo ministeriale ma non presente, in realtà, nel Codice Appalti.

I materiali e i prodotti da costruzione da utilizzare dovranno essere conformi alle NTC 2018, al d.lgs. 106/2017 e alle norme europee armonizzate e alle omologazioni tecniche. Tali requisiti che dovranno essere indicati espressamente nelle relazioni tecniche.
 
La Stazione Appaltante redigerà il quadro esigenziale e il documento di indirizzo alla progettazione.

I tre livelli: approfondimento

  1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica: si potrà redarre in un unica fase oppure in due successive. Nel secondo caso, nella prima fase il progettista redigerà il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP). Nel DOCFAP saranno individuate le possibili soluzioni progettuali alternative. Bisognerà prendere in considerazione la possibile localizzazione dell'intervento, le alternative di tracciato, il riutilizzo di aree dismesse, le diverse soluzioni tecnologiche, impiantistiche e organizzative disponibili, l'impatto sul contesto territoriale, ambientale e paesaggistico e le diverse modalità tecniche di intervento. In questo momento si analizzerà anche la sopracitata "opzione zero", l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento. Il DOCFAP sarà sviluppato con un livello di approfondimento differenziato a seconda del tipo e della dimensione dell'opera. Nella seconda fase saranno sviluppati i contenuti del DOCFAP, scegliendo solo una delle alternative progettuali. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto dovrà contenere, tra gli altri documenti, uno schema di contratto indicante i tempi per la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo. Nei Lavori Pubblici, le PA dovranno mettere a disposizione dei concorrenti gli studi specialistici, l'inquadramento territoriale dell'area di intervento e il piano particellare di esproprio. Questo progetto, infine, dovrà essere accompagnato da una relazione generale, da cui si evincano le motivazioni delle scelte operate dal progettista, e da una relazione tecnica, con indagine e studi specifici, come i livelli prestazionali dell'intervento, la presenza di eventuali interferenze e il contesto urbanistico. La bozza di decreto indica anche gli elaborati grafici e le modalità con cui redigere il quadro economico da allegare al progetto.
  2. Progetto definitivo: individuerà compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto di tutti i vincoli esistenti e conterrà tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni richieste. Dovrà essere conforme al progetto di fattibilità (le modifiche andranno motivate nei dettagli) e indicare la precisa localizzazione del cantiere. Se si tratta di lavori su opere esistenti, dovrà recare lo stato dell'opera e, ove necessario, il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Successivamente, il progetto esecutivo sarà sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e corredato da un piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.
  3. Progetto esecutivo: ogni elemento verrà identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e corredato da un piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.
    Questa fase consiste nell'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e dovrà definire quindi compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico dell'intervento. Vengono esclusi da questa fase, quindi, solo i piani operativi di cantiere, i piani di approvviginamento, i calcoli e i grafici delle opere provvisionali. In questa fase, quindi, tutti i calcoli saranno effettuati con riferimento alle fasi costruttive e a quelle di esercizio. I progetti esecutivi relativi ad interventi su opere esistenti dovranno essere corredati da elaborati grafici in grado di definirne lo stato di conservazione, i materiali e le tecnologie costruttive utilizzate.
       

LA BOZZA DEL DECRETO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi