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Le province si accorpano…e gli Ordini?

Le ricadute sugli Ordini degli Ingegneri sulle possibili ricadute della soppressione ed accorpamento delle province sull’ordine degli Ingegneri

Articolo pubblicato in data: 30/11/2012

Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto legge 5 novembre 2012, n. 188 recante “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane”.
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri prevede una rivoluzione della mappa geografica italiana.
Il numero delle province passerà da 86 a 51 perché ben 35 enti provinciali saranno soppressi.
Il nuovo D.L. prevede entro il 2013 l’istituzione di 14 città metropolitane individuate nei seguenti attuali comuni di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, le quali dovranno eleggere un nuovo consiglio ed un nuovo Presidente.
In merito alla questione del riordino delle Province, dovrà essere verificato quale sarà l'impatto di tale riordino sugli Ordini professionali territoriali e controllare se tale riordino ha una incidenza sugli stessi organi territoriali.

Le ricadute sugli Ordini degli Ingegneri
Una volta chiariti i contenuti essenziali del quadro normativo di riferimento, è possibile verificare quali siano le sue ricadute sull’organizzazione amministrativa degli ingegneri, immutate le norme vigenti.
L'apparato d'autogoverno della categoria professionale degli ingegneri funziona a due diversi livelli autonomi: da un lato opera il C.N.I., dall'altro i 106 Ordini provinciali.
La riforma avrà ricadute dirette sui soli organismi provinciali e, solo indirettamente (in relazione alla determinazione dei voti dei consigli provinciali), su quello nazionale.
Un primo aspetto da esaminare è dunque quello legato alla posizione degli organismi provinciali all’esito della soppressione e/o accorpamento delle Province disposto dal citato art. 17 del DL 95/2012.
Come noto l’art. 2 della L. 24/06/1923, n. 1395 prevede che: “È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia”; l’art. 1 del successivo regolamento attuativo, approvato con R.D. 23/10/1925 n. 2537, precisa che: “In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo”.

 

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