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Per i grandi gazebo e porticati serve il permesso di costruire

Normativa urbanistica recente: serve il permesso di costruire per l’installazione di porticati e gazebo di grandi dimensioni o che, per le loro caratteristiche, non possono definirsi opere precarie

Ciò che caratterizza una costruzione precaria, più che il materiale impiegato o la tipologia di fissaggio a terra, è l'uso alla quale è destinata e per questo motivo per installare porticati o gazebo di grandi dimensione serve il permesso di costruire.

Le sentenze n.556/2018 e n.887/2018 dei Tar Toscana e Calabria si rivolgono a due situazioni molto simili, pronunciandosi sulla obbligatorietà del permesso di costruire per poter installare porticati e gazebo di grandi dimensioni e con caratteristiche di permanenza.

Il gazebo

I giudici amministrativi toscani hanno chiarito che il gazebo non costituisce un'opera precaria priva di rilevanza urbanistica, trattandosi in realtà di un manufatto con struttura in tubi di ferro ed infissi in una platea di cemento, cementati al suolo, e copertura in plastica. Serve quindi il permesso di costruire.

Non è rilevante la precarietà della struttura, l'amovibilità e la mancanza di opere murarie, perché a determinare il titolo abilitativo è lìutilizzo che si fa del manufatto. Nel caso esaminato, il gazebo aveva una superficie di 24 metri quadri, era dotato di una struttura con tubi di ferro, infissi in una piastra di cemento e di una copertura di plastica.

Tale struttura soddisfa quindi esigenze permanenti alterando lo stato dei luoghi e incrementando anche il carico urbanistico.

Ricordiamo, per completezza, che il recente Glossario dell'edilizia libera ex DM 2 marzo 2018 stabilisce che sono opere di edilizia libera l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni non stabilmente infissi al suolo. Inoltre, la tabella comprende anche i gazebo tra le opere di edilizia libera contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni.

Il porticato

Stessa conclusione per un grande porticato: il Tar Calabria si è pronunciato sul titolo abilitativo necessario per un manufatto adiacente al fabbricato esistente, realizzato con travetti in legno ancorati al pavimento con piastre di acciaio, costituito da due locali. Il manufatto era chiuso da un lato con pannelli in legno, vetro e plastica e aveva una copertura con montanti in legno e lamiera. Durante la costruzione, il comune aveva ordinato la sospensione dei lavori edili, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.

Giusto così, per il Tar, in quanto ciò che caratterizza una costruzione precaria non sono i materiali impiegati o il tipo di fissaggio a terra, ma l'uso cui è destinata. Dal momento che il portico doveva essere utilizzato per un'attività commerciale, il Tar ha presunto un utilizzo permanente.

Il porticato, a differenza del gazebo, non rientra in ogni caso nel Glossario di edilizia libera.

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