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Ascensore per disabili in condominio e vincolo storico: prevale l'abbattimento delle barriere architettoniche

Cassazione: la necessità di eliminare le barriere architettoniche deve prevalere sugli eventuali vincoli storici cui è sottoposto l’edificio condominiale

In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la legge 13/1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici (Cass. 7938/2017): per questo, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche rientra fra le opere di cui all'art. 27, comma 1, della legge 118/1971 ed all'art. 1, comma 1, del dpr 384/1978: deve pertanto tenersi conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche: si tratta infatti di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione.

E' molto chiara, la Corte di Cassazione, nella sentenza 9101/2018 su una controversia per l'installazione di un ascensore in un condominio soggetto al vincolo storico: l'installazione di un ascensore rientra nei poteri dei condòmini che devono rispettare comunque i limiti previsti dall'art.1102 del Codice Civile. Questo significa che "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa".

In questo caso, una condòmina disabile aveva iniziato i lavori per l'abbattimento del muro perimetrale, posto sul ballatoio della prima rampa di scale del fabbricato, per inserirvi la porta d'ingresso di un ascensore. I vicini avevano chiesto e ottenuto dal Tribunale ordinario la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi. In definitiva, la Cassazione da ragione alla disabile, poiché l'uso dell'ascensore le è indispensabile per poter accedere alla sua abitazione. Dopo aver accertato che l'ascensore non arrecasse pericoli per la stabilità dell'edificio né compromettesse il decoro architettonico, i lavori sono stati quindi sbloccati.

Letteralmente, "l'espletata Ctu, oltre ad escludere l'asservimento del Palazzo Spada al contiguo edificio, e dunque la costituzione di una servitù, aveva escluso che l'ascensore arrecasse alcun pregiudizio alla stabilità ed al decoro architettonico dell'immobile, né, in generale risultava ravvisabile alcuna apprezzabile lesione, tutelabile ex art. 1170 c.c. , al possesso del bene comune in capo al ricorrente".

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