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ENEA: Linee Guida per il monitoraggio nel settore industriale

L’ENEA ha pubblicato le “Linee Guida per il monitoraggio nel settore industriale per le diagnosi energetiche ex art. 8 del D.Lgs. 102/2014”, nelle quali vengono fornite le indicazioni per la progettazione di un piano di monitoraggio dei consumi energetici

L’ENEA ha pubblicato le “Linee Guida per il monitoraggio nel settore industriale per le diagnosi energetiche ex art. 8 del D.Lgs. 102/2014”, nelle quali vengono fornite le indicazioni per la progettazione di un piano di monitoraggio dei consumi energetici da implementare a supporto dell’esecuzione della diagnosi energetica cui sono obbligate, ogni quattro anni a partire dallo scorso dicembre 2015, le Grandi Imprese e le Imprese a forte consumo di energia.

Infatti, secondo quanto prescritto nell’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 (“Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia”, di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica) la diagnosi energetica deve essere basata su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili. Il requisito della misura dei consumi energetici, che è stato derogato per la prima diagnosi energetica, dovrà essere rispettato in quelle successive e, le aziende obbligate, dovranno conseguentemente individuare una “strategia di monitoraggio” da implementare nell’anno 2018 (ovvero l’anno di riferimento della diagnosi da presentare nel 2019). Questa strategia di monitoraggio, attraverso un’opportuna copertura di sistemi di strumentazione, di controllo e di gestione, deve permettere che i parametri energetici ad esse relativi possano avere un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di tali sistemi.

Considerando che, relativamente alle diagnosi energetiche, i criteri generali sono definiti nell’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e nelle norme UNI 16247 1-4, le Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale per le diagnosi energetiche hanno l’obiettivo di proporre una procedura con lo scopo di ottenere risultati confrontabili all’interno dei vari settori produttivi, consentendo analisi e valutazioni affidabili.

Le imprese soggette all’obbligo di misura

Le imprese alle quali si applicano le indicazioni riportate nelle Linee guida ENEA sono solo una quota di quelle soggette ad obbligo di diagnosi energetica.

In particolare, si applicano:

  • Alle imprese monosito, che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo superiore a 100 TEP;
  • Alle imprese multisito, i cui siti siano classificati come industriali e che abbiano avuto un consumo maggiore di 10.000 TEP.

Nel caso in cui alcuni siti abbiano avuto un consumo uguale o inferiore a 10.000 TEP, l’obbligo di misura e/o monitoraggio si applicherà a una percentuale di essi, come illustrato in Figura 1; invece, tutti i siti i cui consumi, nell’anno di riferimento, siano risultati inferiori a 100 TEP sono esclusi dall’obbligo.

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Figura 1 – Percentuale dei siti su cui adottare il piano di misurazioni e/o monitoraggio.