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Posa di un cancello: basta una semplice SCIA. Ma se aumentano le dimensioni? Le regole per le recinzioni

Tar Campania sulla posa di cancelli: le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni restano sottoposte al regime della SCIA (già DIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia

Recinzioni, muri, cancelli: non sempre serve il permesso di costruirePer la posa di un cancello, di norma, è sufficiente la SCIA. Ma serve il permesso di costruire per un cancello di notevoli dimensioni, tale da permettere l'agevole ingresso di grossi camion all'interno di un'area adibita a parcheggio di automezzi.

Queste interessanti conclusioni sono contenute nella sentenza 3298/2018 del Tar Campania dello scorso 21 maggio, dove però si richiama un precedente principio giurisprudenziale secondo il quale, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere riguardate in base all'astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell'impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale.

Quindi, in linea generale, tali opere restano sottoposte al regime della SCIA (già DIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre il permesso di costruire è necessario nel caso in cui detta soglia risulta superata in ragione dell’importanza dimensionale del'intervento.

Recinzioni, muri di cinta e cancellate: breve excursus sulle regole del gioco

Le recinzioni sono costruite normalmente per delimitare costruzioni, stabilimenti industriali, immobili, ville, ecc. nel rispetto degli strumenti urbanistici, questi ultimi possono, al riguardo, prevedere norme vincolanti, tipo l'altezza e le caratteristiche delle stesse.

Tali opere e interventi legati all'area di proprietà non possono derogare al confine di proprietà (sia esso privato sia esso pubblico). Le norme sulle misure minime delle distanze confinali non si applicano infatti per la realizzazione di recinzioni. In tal caso devono rispettarsi obbligatoriamente le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione del codice della strada e altre specifiche normative.

Per quel che riguarda il rispetto delle distanze dal confine stradale, queste indicazioni hanno prevalenza sugli strumenti urbanistici, i quali, del resto, rimangono operanti quando non sono indicate le relative distanze. Il mancato rispetto delle citate distanze, anche con opere soggette a "CILA", comporta oltre alle sanzioni penali di cui all'art. 44/a del dpr 380/2001, anche quelle previste dal codice della strada, compresa quella accessoria della rimessa in pristino.

Recinzioni: delimitazione are per intervento di lottizzazione

Qualsiasi recinzione realizzata con le caratteristiche più diverse tendenti al frazionamento del terreno ai fini di lottizzazione per l'edificazione, non è soggetta a "CILA" ma a "permesso di costruire".

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