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Contratto degli Edili: c'è l'accordo. Prepensionamenti e garanzie per le partite Iva. I dettagli

Nuovo Contratto Edilizia, accordo completo: il Ccnl si applica dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2018 o instaurati successivamente

Nuovo CCNL lavoratori edili: tutte le novitàIl nuovo contratto dei Lavoratori Edili (CCNL Edilizia), dopo la firma dell'accordo tra ANCE e sindacati di categoria, è realtà: ricordiamo che il vecchio contratto era scaduto il 30 giugno 2016. Il nuovo CCNL si applica quindi dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2018 o instaurati successivamente. Di seguito un ampio approfondimento sul nuovo contratto, disponibile in allegato.

Nuovo Contratto Edili: i punti principali in pillole

  • aumenti sui minimi tabellari (55 euro per l'operaio comune);
  • possibilità per i lavoratori autonomi a partita Iva di iscriversi in Cassa Edile;;
  • protocollo imprese-sindacati che contiene alcune azioni unitarie per il rilancio del settore;
  • istituzione di un Fondo sanitario nazionale per i lavoratori dell'edilizia;
  • incentivi mirati a promuovere l'occupazione giovanile e le nuove assunzioni e a sostenere i prepensionamenti (Fondo Incentivo all'Occupazione e Fondo Prepensionamenti Nazionale);
  • rafforzamento dell'efficienza del sistema degli enti bilaterali, puntando su una decisa riduzione dei costi; 
  • avvio dei versamenti in Cassa Edile con il modello F24.

Fondo sanitario nazionale

Dal 1° gennaio 2019 sarà operativo il Fondo Sanitario Nazionale. Il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse edili pari allo 0,60% da versare, su un minimo di 120 ore, su: paga base, contingenza, edr e its. 

Contributi: dal 1° ottobre 2018 0,35%; dal 1° gennaio 2019 0,60% ( 0,25% +0,35%).

Novità: per gli impiegati la contribuzione è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci: paga base, contingenza, edr e premio di produzione.

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Cassa Edile o direttamente al Fondo sanitario.   
Effetti della nuova previsione contrattuale: tutte le prestazioni sanitarie in essere nelle Casse Edili a livello territoriale si considerano automaticamente decadute dal 1° gennaio 2019.

Fondo Prepensionamenti

Dal 1° ottobre 2018, le risorse accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento o a forme anticipate di pensionamento quale l'Ape sociale (il tutto attraverso un Regolamento Fondo Prepensionamenti che verrà redatto da apposita commissione nazionale)   

Il contributo per il Fondo Prepensionamenti dal 1° ottobre 2018 sarà portato a 0,20% e verrà versato in un Fondo Prepensionamenti Nazionale con le finalità di cui sopra.

Fondo Incentivo all'Occupazione

Dal 1° ottobre 2018, le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi: paga base in vigore alla data del 1° luglio 2018, contingenza, edr e its.

Il contributo per il Fondo Incentivi all'Occupazione è finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.  

Modello F 24 

Dal 1° gennaio 2019, i datori di lavoro potranno versare i contributi Cassa Edile attraverso il modello F 24 e compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dall'Agenzia delle Entrate. 
  
L'obiettivo è ridurre significativamente gli effetti negativi derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva, nonché dalla mole dei contenziosi determinati dall’attività di recupero crediti. 

P.S. l'utilizzo dell'F24 avverrà solo dopo accertate le verifiche di attuazione e secondo le indicazioni di INPS e Agenzia delle Entrate.

Lavoratori autonomi - partita Iva

Dal 1° gennaio 2019, i lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme previdenziali, possono iscriversi in Cassa Edile versando un contributo annuo non inferiore all'1% della retribuzione dall’art. 24 co. 3 (paga base, contingenza, edr, its) prevista per i lavoratori di 3° livello.  
  
L'iscrizione darà diritto:   

  1. a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica effettuati dal CFS;
  2. ad accedere ad i DPI ove previsto dalla contrattazione vigente;
  3. all'assistenza del CFS sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza;
  4. i lavoratori autonomi potranno utilizzare la Cassa Edile per iscriversi al Fondo Pensione integrativa e al fondo sanitario nazionale versando i previsti contributi aggiunti;
  5. in caso di contenzioso tra l'impresa committente ed il lavoratore autonomo, si potrà effettuare in modo gratuito il tentativo di conciliazione in sede ACEN.

Fondo Prevedi

Dal 1° ottobre 2019, i datori di lavoro dovranno versare direttamente al Fondo Prevedi un contributo mensile pari ad 2 euro, riparametrati su base 100. Sul contributo è dovuta la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, che comporta, per l’operaio comune, un costo totale pari ad € 2,20 mensili.  
  
Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla suddetta data, tale importo costituisce un’aggiunta rispetto al contributo previsto a carico dei datori di lavoro.

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