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La demolizione dell'abuso edilizio non si ferma neanche di fronte al sequestro penale. I dettagli

Tar Campania: l'esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina la sospensione del termine di novanta giorni

Abusi edilizi e sequestri penali: no alla sospensione dei terminiLa demolizione di un abuso edilizio non si ferma neppure se c'è di mezzo il sequestro penale del manufatto abusivo stesso: in tal senso si è espresso il Tar Campania con la sentenza 4768/2018 dello scorso 18 luglio, che ha disatteso la censura attestata dal ricorrente sull'impossibilità di esecuzione dell'ordine di demolizione in forza di un sequestro penale gravante sull'immobile.

Sequestro penale immobile abusivo: niente sospensione dei termini per la demolizione

Il sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non provoca la sospensione del termine di novanta giorni, il cui inutile decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune.

Il Tar Campania sottolinea che bisogna considerare che il soggetto, il quale intenda evitare l'effetto del provvedimento dell'acquisizione gratuita legato ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all'ordine di demolizione, ove il manufatto sia stato sottoposto a sequestro penale, deve osservare un comportamento attivo e collaborativo rivolto comunque ad eliminare l'abuso perpetrato sollecitando il dissequestro all'autorità giudiziaria allo scopo di poter provvedere direttamente alla sua eliminazione (Cons. Stato, IV, 6 marzo 2012, n. 1260).

In tal senso, la volontarietà dell'inottemperanza può restare esclusa solo nel caso in cui il destinatario di un ordine di demolizione dimostri di aver attivato tutti gli strumenti predisposti dall'ordinamento per sottrarre l'immobile abusivo al vincolo esistente e provvedere al ripristino dell'ordine giuridico violato.

Sequestro penale paralizzante: l'interesse prioritario è ripristinare la legalità violata

Non persuade, quindi, l'argomento che riconduce al sequestro penale effetto per così dire "paralizzante", e legittimante l'inottemperanza da parte del destinatario di un ordine di demolizione già emanato, tenuto conto che, rispetto alle pur meritevoli esigenze difensive dell'indagato, assume valore prioritario e prevalente l'interesse di cui è portatrice l'amministrazione pubblica al ripristino della legalità violata attraverso l'eliminazione dell'abuso e la restituzione al territorio della sua originaria conformazione e configurazione.

Né sotto altro profilo la richiesta di dissequestro può interferire in senso pregiudizievole rispetto alle esigenze difensive dell'interessato laddove l'esito dell'istanza di dissequestro non è rimessa all'arbitrio del richiedente ma resta comunque subordinato alla delibazione dell'autorità giudiziaria competente, che valuterà se sussistono o meno i presupposti di legge per far recuperare all'istante la disponibilità dell'immobile abusivo.

In ogni caso, anche ove l'immobile sia demolito, le esigenze difensive dell'interessato restano in ogni caso salvaguardate dalla previa attivazione degli strumenti processuali a tutela delle sue prerogative e dei suoi interessi, ivi incluse le esigenze di natura istruttoria, dato che la realtà fattuale resta comunque cristallizzata negli atti e nei documenti processuali formati nell'esercizio dei poteri di accertamento e di verifica demandati agli organi istituzionalmente competenti ed esperibili in ogni caso anche su iniziativa di parte.

Abusi edilizi: la DIA non basta se c'è trasformazione edilizia

Sotto il profilo urbanistico edilizio, è inoltre destituito di fondamento il motivo con cui i ricorrenti lamentano che per l'intervento edilizio realizzato non sarebbe stato necessario il permesso di costruire bensì la sola d.i.a. con la conseguenza che il Comune non avrebbe potuto adottare la misura ripristinatoria.

L'assunto è innanzitutto smentito dal comportamento osservato dal ricorrente che, nell'inoltrare istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del dpr 380/2001, ha implicitamente riconosciuto la natura abusiva delle opere contestate in quanto realizzate in assenza di titolo edilizio.

Ciò perché si tratta di interventi che, modificando l'aspetto esteriore del territorio attraverso opere di escavazione nonché con la modifica e l'incremento di strutture murarie radicalmente infisse al suolo, sono idonei per caratteristiche e dimensioni a concretare una significativa trasformazione dello stato dei luoghi, per cui restano indiscutibilmente assoggettati al rilascio del previo permesso di costruire, ai sensi del combinato disposto degli artt.3 e 10 del dpr 380/2001. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, la nozione di costruzione si configura comunque in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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