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Casellario informatico: l'iscrizione per dichiarazioni false non è automatica. Come funziona?

Consiglio di Stato: in materia di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'iscrizione nel casellario informatico dell'operatore economico segnalato dalla stazione appaltante per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione non è automatica, ma presuppone uno specifico apprezzamento, di ordine tecnico-discrezionale, circa la concreta rilevanza e gravità della violazione commessa

L'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.80, comma 5 lettera c del Nuovo Codice Appalti per false dichiarazioni non può essere automatica ma serve un'autonoma e motivata attività valutativa che - sulla base delle caratteristiche del fatto accertato in sede penale - stimi se ciò debba comportare verso ogni pubblica amministrazione appaltante l'inaffidabilità dell'impresa.

L'indicazione, molto importante, arriva dal Consiglio di Stato che così si è espresso nella sentenza 4427/2108 del 23 luglio, accogliendo il ricorso proposto contro la pronuncia con la quale il Tar Lazio aveva confermato la sanzione inflitta dall'ANAC a due società (sanzione pecuniaria di 15.000 euro ciascuna) e l'iscrizione di entrambe le società nel casellario informatico, con conseguente interdizione delle stesse dalle pubbliche gare di un mese.

Nello specifico, il tutto era avvenuto dopo una segnalazione all'Anac da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ente che aveva escluso le due società dalla gara per l'affidamento di un lotto dei lavori di ristrutturazione della rete idrica: la prima società, per non aver menzionato la condanna del legale rappresentante per violenza privata; la seconda, per non aver menzionato la condanna del direttore tecnico per molestie telefoniche.

False dichiarazioni negli Appalti: le regole del gioco

Il sopracitato art.80, comma 5 lettera c del Nuovo Codice Appalti stabilisce che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Anac che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a un anno (elevato a due anni dal Nuoo Codice).

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Secondo entrambe le società, l' iscrizione era stata adottata in assenza di un'autonoma valutazione sulla rilevanza e gravità dei fatti oggetto delle condanne e pertanto era illegittima.

Per il Consiglio di Stato, è effettivamente così: la normativa non prevede infatti che l'Anac, ricevuta la segnalazione dalla stazione appaltante, debba sempre procedere all'irrogazione di sanzioni, soprattutto se inibitorie dell'attività di impresa. Ciò perché l'iscrizione nel casellario (i) non riguarda "il micro mercato della singola gara […] dove l'omissione è avvenuta e rispetto alla quale già l'esclusione disposta dalla stazione appaltante ha raggiunto l'effetto impeditivo, bensì il ben più ampio mercato generale di tutte le gare per contratti pubblici, in atto o future e per quel certo tempo stabilito" (ii) è una misura di prevenzione e non una sanzione che si aggiunge alla condanna penale sicché l'Anac, in relazione alle sue funzioni istituzionali di garante del rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, deve valutare "in concreto i termini per cui […] l'impresa va collocata in condizione presuntiva di indegnità a competere per ottenere comunque commesse pubbliche" (iii) si differenzia dall'esclusione dalla gara che la stazione ha l'obbligo di adottare nel caso in cui il concorrente ometta di dichiarare tutte le condanne penali riportate.

In definitiva: l'Anac non ha dato conto dell'incidenza sulla moralità professionale delle due appellanti e sui nessi di collegamento tra le omissioni e i danni generali ed i due precedenti penali, né sul rapporto di questi elementi con l'omissione. Da qui, la non automatica iscrizione nel Casellario informatico.

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