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Ecobonus 2018: scheda descrittiva intervento con firma del tecnico solo se prevista asseverazione. I dettagli

Chiarimenti ENEA su interventi efficientamento energetico: il documento originale cartaceo, quando è prevista l’asseverazione del tecnico, deve riportare la firma ed il timbro del tecnico compilatore e deve essere consegnato al beneficiario per essere esibito a richiesta

Ricordiamo che, in tema di Ecobonus, è possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all’85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017 dal portale finanziaria2018.enea.it.

Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale curato dei tecnici ENEA acs.enea.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti.

Ecobonus in pillole e novità

Si ricorda che le detrazioni fiscali del cd. Ecobonus sono un meccanismo di incentivazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall'art.14 del decreto-legge 63/2013 come convertito dalla legge 90/2013 e come modificato dalla legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Il sito tematico finanziaria2018.enea.it è dedicato all’invio telematico all'ENEA della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, in seguito alla pubblicazione in GU della Legge di Bilancio 2018, sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (nella misura del 65%; 70%; 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.

Ecobonus 2018: tutte le diverse possibilità di detrazioni

Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • pompe di calore;
  • sistemi di building automation;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • generatori d’aria a condensazione;
  • sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

  • gli interventi di tipo condominiale,

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Asseverazione e firma dei tecnici sui documenti: facciamo chiarezza

L'Enea evidenzia, sulla home page del suo portale, che in seguito di imprecise notizie di stampa apparse di recente e relative alla pubblicazione del portale "Finanziaria 2018" per l’invio delle pratiche per la richiesta degli incentivi fiscali per interventi di efficientamento energetico terminati nel 2018, la "Scheda descrittiva dell’intervento" da inviare all’ENEA, va firmata da un tecnico abilitato solo nei casi in cui è prevista l’asseverazione.

Tra l'altro, questa precisazione è contenuta nei vademecum specifici oltre che nella stessa scheda descrittiva, che riporta la seguente dicitura: "Il documento originale cartaceo, quando è prevista l’asseverazione del tecnico (vedi vademecum degli interventideve riportare la firma ed il timbro del tecnico compilatore e deve essere consegnato al beneficiario per essere esibito a richiesta".

Ristrutturazione edilizia e bonus casa: non trasmettere dati

Limitatamente alla trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione edilizia che accedono al bonus casa – detrazioni 50% (da non confondere con l’ecobonus) terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi energetici, l'ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento. Per questi ultimi interventi, quindi, gli utenti non devono trasmettere ad ENEA dati e/o documenti fino all'apertura dell'apposito nuovo sito.