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Attenti alle coperture del Sismabonus: non vale per gli interventi già finanziati. I chiarimenti

Il Sismabonus è ammesso solo per spese extra contributo: i costi per gli interventi edilizi coperti dal finanziamento vanno contabilizzati separatamente rispetto a quelli per gli interventi per i quali si intende fruire della detrazione

Tutti attenti ai confini del Sismabonus, perché è di assoluta importanza ricordarsi che i soggetti che hanno usufruito dei contributi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017, possono beneficiare del Sismabonus solo per le eventuali spese eccedenti il finanziamento ricevuto.

Nello specifico, quindi, il Sismabonus potrà sostenere solo interventi edilizi non coperti da finanziamenti appositi per la ricostruzione, che andranno, dunque, contabilizzati in modo del tutto separato rispetto alle opere su cui si punta a chiedere la detrazione.

Lo stabilisce, con precisione, l'ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, adottata dal Commissario straordinario del Governo e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018. Con essa si dà attuazione al divieto di cumulo tra le due tipologie di agevolazioni espressamente previsto dalla legge di bilancio 2017. L'ordinanza, inoltre, indica le regole tecniche da seguire per la predisposizione dei progetti relativi alle varie ipotesi di interventi finanziabili.

I contributi per la ricostruzione: decreto-legge 189/2016

Tra le diverse misure a favore delle popolazioni delle regioni del Centro Italia colpite dal terremoto, il decreto legge 189/2016 ha previsto la concessione di finanziamenti agevolati (contributi) per la ricostruzione privata (artt.5 e seguenti). I contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, possono arrivare fino al 100% delle spese necessarie e sono erogati per far fronte, tra l’altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo.

I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata sono disciplinati dall'art.6, in base al quale, peraltro, il contributo riconosciuto è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le stesse finalità. La procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi è disciplinata dall'art.12.

Le regole tecniche in base a cui predisporre i progetti relativi alle ipotesi di intervento finanziabili

Nello specifico, l'ordinanza:

  • fornisce le modalità di definizione dei progetti per chi vuole fruire del Sismabonus per interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dal terremoto (specie immediata esecuzione, ricostruzione, riparazione e ripristino);
  • definisce il suddetto divieto di cumulo. In pratica, i beneficiari dei contributi per il finanziamento della ricostruzione privata degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto possono usufruire delle detrazioni fiscali per adottare misure antisismiche, ma solo per le eventuali spese eccedenti il contributo ricevuto (e concesso in base alle ordinanze commissariali 4 e 8 del 2016, e 13 e 19 del 2017);
  • spiega che le spese sostenute per gli interventi edilizi coperti dai contributi andranno contabilizzate separatamente da quelle per gli interventi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale;
  • indica che alla domanda di contributo debba essere allegata una dichiarazione d'impegno a richiedere la detrazione o copia della documentazione, che attesta l'avvenuta presentazione della richiesta. E prescrive che, all'istanza di erogazione del saldo finale (pena la decadenza dal contributo) venga allegata la documentazione utile a dimostrare le spese sostenute.

L'ordinanza si applica a tutti i progetti di ricostruzione per i quali al 3 agosto 2018 (data della sua entrata in vigore) non sia stato ancora emesso il decreto di concessione dei contributi. Qualora a questa data la domanda di contributo sia già stata depositata, l'Ufficio per la ricostruzione potrà assegnare al richiedente un termine non inferiore a 15 giorni per integrare l'istanza.

 

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